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VUOI INSTALLARE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA TUA CASA ! |
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Pannelli fotovoltaici - Solare fotovoltaico |
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Impianti fotovoltaici civili per la tua casa Vuoi produrre l'energia elettrica per la tua casa! ora puoi con l'aiuto degli incentivi statali conto energia ai pannelli fotovoltaici per gli impianti fotovoltaici civili allora un impianto fotovoltaico e' la soluzione! Gli impianti fotovoltaici con pannelli fotovoltaici e' una sclelta etica che dimostra una forte sensibilità verso le problematiche energetiche ed ambientali nel mondo. Impianti fotovoltaici civili Gli impianti fotovoltaici civili e le innovazioni tecnologiche legate all'energia solare fotovoltaica migliorarno la qualità della vita rispettando l'ambiente e l'uomo. Si tratta di una scelta affascinante che ti permetterà di risparmiare sensibilmente sui costi dell'energia elettrica in continuo aumento e di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico per il risanamento ambientale.
vediamo in sintesi IL TUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA CASA HA DIRITTO A : 1) Incentivo statale sulla produzione dell'energia elettrica per 20 anni erogato dal GSE 2) Scambio sul posto erogato dal GSE 3) in alternativa allo scambio la vendita dell'energia elettrica per gli impianti installati sulla seconda casa di privati , lasciata libera per molti mesi dell'anno quindi: 1- l'incentivo statale consiste nell' erogazione da parte del GSE di una tariffa incentivante sui kWh/anno prodotti dal tuo impianto fotovoltaico, il valore della tariffa dipende dalla taglia dell'impianto fotovoltaico e dal tipo di installazione - vedi tabella seguente TARIFFE PER L’ ANNO 2011 IMPIANTI FOTOVOLTAICI 1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 1.
tabella 1 2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 2.
tabella 2 (Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici) 1 La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell’allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all’articolo 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili; c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea. 2- Con lo scambio sul posto, l’impianto fotovoltaico lavora in regime di interscambio con la rete elettrica locale.
La delibera ARG/elt 74/08, rende possibile immettere solo quello che non si consuma istantaneamente e quello che si immette va al GSE. L’ energia consumata istantaneamente alla produzione non verrà conteggiata in bolletta. L’energia che viene prelevata dalla rete negli orari di non produzione dell’impianto fotovoltaico viene invece acquistata dal Gestore locale di rete locale pagando una normale bolletta (poi rimborsata dal GSE se immessa in rete). Il rimborso del GSE per l'energia acquistata dal Gestore locale di rete è pari al valore minimo tra il valore attribuito all’energia immessa e quello pagato al gestore per l’acquisto dell’energia Per l’energia che si immette in rete si riceve un contributo in conto scambio. Al termine di ciascun anno si effettua il conguaglio facendo la differenza tra le immissioni e i prelievi di energia dalla rete. L’AEEG ha definito importanti modiche al “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto” (ARG/elt 74/08), in vigore dal 1 gennaio 2009. In applicazione della legge 99/09, con la Delibera 9 dicembre 2009 - ARG/elt 186/09. Tra le principali novità, si segnala la possibilità per gli utenti dello scambio sul posto di optare tra la gestione a credito per gli anni successivi e la liquidazione monetaria (annuale) delle eventuali eccedenze 3- La vendita dell'energia elettrica per case private ha senso farla, solo per le abitazioni che non hanno elevato consumo giornaliero di energia elettrica, e che dispongono di ampie superfici di tetto inutilizzate.
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