TECNOLOGIA
FOTOVOLTAICA
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| 1.1 |
Che cosa
è un impianto fotovoltaico?
Un impianto
fotovoltaico trasforma direttamente l’energia
solare in energia elettrica. Esso è composto
essenzialmente da:
- moduli o pannelli fotovoltaici;
- inverter, che trasforma la corrente continua
generata dai moduli in corrente alternata;
- quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in
materiale semiconduttore, il più utilizzato dei
quali è il silicio cristallino. Essi
rappresentano la parte attiva del sistema perché
convertono la radiazione solare in energia
elettrica. Gli impianti fotovoltaici possono
essere connessi alla rete elettrica di
distribuzione (grid-connected) o direttamente a
utenze isolate (stand-alone), tipicamente per
assicurare la disponibilità di energia elettrica
in zone isolate.
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| 1.2 |
Quali
sono i vantaggi della tecnologia
fotovoltaica?
I vantaggi
possono riassumersi in:
- assenza di qualsiasi tipo di emissione
inquinante;
- risparmio di combustibili fossili;
- affidabilità degli impianti poiché non
esistono parti in movimento;
- costi di esercizio e manutenzione ridotti al
minimo;
- modularità del sistema (per aumentare la
potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il
numero dei moduli).
Peraltro è da
tener presente che l’impianto fotovoltaico è
caratterizzato da un elevato costo iniziale
(dovuto essenzialmente all’elevato costo dei
moduli) e da una produzione discontinua a causa
della variabilità della fonte energetica (il
sole).
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| 1.3 |
Che
differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed
un impianto solare termico?
Entrambe le
tipologie d’impianto utilizzano il sole come
fonte energetica, catturandone la radiazione
attraverso superfici captanti: mentre i moduli
fotovoltaici trasformano direttamente la
radiazione solare in energia elettrica, i
pannelli solari termici utilizzano l’energia
termica del sole per riscaldare l’acqua da
utilizzare per uso igienico sanitario o per il
riscaldamento degli ambienti.
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| 1.4 |
Cosa si
intende per potenza nominale dell’impianto
fotovoltaico?
La potenza
nominale (o massima, o di picco, o di targa)
dell'impianto fotovoltaico è la potenza
elettrica dell'impianto determinata dalla somma
delle singole potenze nominali (o massime, o di
picco, o di targa) di ciascun modulo
fotovoltaico facente parte del medesimo
impianto, misurate alle condizioni standard
(temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a
1.000 W/m²).
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| 1.5 |
Dove può
essere installato un impianto
fotovoltaico?
I moduli
fotovoltaici possono essere collocati su
qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto,
facciata, terrazzo, ecc…) o sul terreno. La
decisione deve essere presa in base
all’esistenza sul sito d’installazione dei
seguenti requisiti:
- disponibilità di spazio necessario per
installare i moduli;
- corretta esposizione ed inclinazione della
superficie dei moduli.
Le condizioni
ottimali in l’Italia sono:
- esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST,
SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
- inclinazione dei moduli compresa fra
25°(latitudini più meridionali) e 35°(latitudini
più settentrionali);
- assenza di ostacoli in grado di creare
ombreggiamento.
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| 1.6 |
Quanto
spazio occupa un impianto
fotovoltaico?
Facendo
riferimento soprattutto alle piccole
applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di
silicio cristallino, un valore indicativo di
occupazione di superficie è di circa 8 -10 mq
per kW di potenza nominale installata.
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| 1.7 |
Quanta
elettricità produce un impianto
fotovoltaico?
La
produzione elettrica annua di un impianto
fotovoltaico dipende da diversi fattori:
- radiazione solare incidente sul sito
d’installazione;
- orientamento ed inclinazione della
superficie dei moduli;
- assenza/presenza di ombreggiamenti;
- prestazioni tecniche dei componenti
dell’impianto (moduli, inverter ed altre
apparecchiature).
Prendendo come
riferimento un impianto da 1 kW di potenza
nominale, con orientamento ed inclinazione
ottimali ed assenza di ombreggiamento, non
dotato di dispositivo di “inseguimento” del
sole, in Italia è possibile stimare le seguenti
producibilità annue massime:
- regioni settentrionali 1.000 – 1.100
kWh/anno
- regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno
- regioni meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno
E’ opportuno sottolineare che il
consumo annuo elettrico medio di una famiglia
italiana è pari a circa 3.000 kWh. Sul sito
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png
è riportata la mappa della radiazione solare
annuale sul territorio Italiano.
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| 1.8 |
Quali
sono le modalità di connessione in rete
dell’impianto fotovoltaico?
Lo schema di
connessione dell’impianto alla rete è definito
dal gestore di rete a cui l’impianto deve essere
connesso. E’ necessario pertanto fare
riferimento alle norme tecniche rese disponibili
dal gestore di rete locale (ad es. per la rete
di ENEL Distribuzione le DK 5940 per gli
impianti da connettere alla rete in BT, le DK
5740 per gli impianti in MT). Inoltre è
possibile consultare la norma CEI 11-20 per la
connessione in rete degli impianti di produzione
collegati alle reti BT e MT.
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| 1.9 |
Quanto
costa un impianto fotovoltaico ed a quanto
ammontano i costi di manutenzione?
Valori
orientativi di costo dell’impianto vanno da
7.000 €/ kWp per gli impianti di piccola taglia
a poco meno di 5.000 €/kWp per impianti di
grosse dimensioni. Il costo annuo di
manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente
è stimato in circa l’1% del costo dell’impianto.
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| 1.10 |
Quanto
tempo può durare un impianto
fotovoltaico?
Nelle
analisi tecniche ed economiche si usa fare
riferimento ad una vita utile complessiva di
20-25 anni. In particolare, i moduli, che
rappresentano i componenti economicamente più
rilevanti, hanno in generale una durata di vita
garantita dai produttori oltre i 20 anni.
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| 1.11 |
A chi
va inoltrata la richiesta di connessione alla
rete di un impianto fotovoltaico?
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| 1.12 |
Come si
può valutare la produzione annua attesa di
energia elettrica?
La
valutazione può essere effettuata a partire dai
dati di insolazione del territorio italiano su
superficie orizzontale riportati nella Norma UNI
10349: “Riscaldamento e Raffrescamento degli
edifici. Dati climatici”. I suddetti dati
debbono essere corretti in relazione
all’effettiva esposizione ed inclinazione del
campo fotovoltaico e trasformati in
producibilità annua sulla base del rendimento
dell’impianto. Esistono specifici software che
permettono di eseguire tale calcolo. Valori
indicativi della produzione annua attesa sono
compresi, per ogni kW di potenza installata, fra
1.000 kWh nelle regioni settentrionali e 1.500
kWh in quelle meridionali.
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| 1.13 |
Per
quali tipologia di impianti è necessario
richiedere la licenza all’Ufficio Tecnico di
Finanza (UTF)?
Sono
soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a
licenza di esercizio UTF gli impianti
fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW (legge
133/99). Nel caso in cui l’impianto ricada
in territori montani, sono soggetti a tale
obbligo solo gli impianti di potenza superiore a
30 kW.
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CONTO
ENERGIA
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| 1.14 |
Che
cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione
“in conto energia”?
Mentre con
l’espressione “incentivazione in conto capitale”
si intende l’erogazione di un contributo per
l’investimento necessario per la realizzazione
di un impianto, con l’espressione “conto
energia” viene indicato un meccanismo di
incentivazione che remunera l’energia elettrica
prodotta da un impianto per un certo numero di
anni.
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| 1.15 |
Chi
effettua l’erogazione delle tariffe
incentivanti?
L’incentivo
viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici
– GSE S.p.a..
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| 1.16 |
Dove è
possibile consultare le tariffe
incentivanti?
I valori
delle tariffe incentivanti individuati dai
decreti ministeriali sono pubblicati sul sito
www.gsel.it.
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| 1.17 |
Per
quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti
e cosa succede al termine del periodo di
incentivazione?
L’incentivazione è erogata
per venti anni. Al termine del periodo
ventennale non si interrompono i benefici
derivanti da:
- scambio sul posto dell’elettricità per gli
impianti di potenza non superiore a 20 kW che
abbiano optato per tale disciplina;
- remunerazione dell’elettricità consegnata
alla rete per tutti gli impianti di potenza ad
eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che
abbiano optato per il servizio di scambio sul
posto.
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| 1.18 |
Usufruendo
delle tariffe del “conto energia", in quanto
tempo si recupera il capitale
investito?
In prima
approssimazione si può stimare un tempo di
ritorno del capitale investito compreso tra 8 e
12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso
dipende da diverse variabili quali ad esempio:
la quantità di radiazione solare disponibile
(dipendente dalla latitudine del sito
d’installazione e dall’orientamento), il costo
per kW dell’investimento (dipendente dalla
taglia dell’impianto), la valorizzazione
dell’energia prodotta (valore delle tariffe
incentivanti e valore dell’energia utilizzata) e
l’eventuale riconoscimento del premio legato ad
un uso efficiente dell’energia (solo per gli
impianti fotovoltaici di cui all’art. 7 del DM
19 febbraio 2007).
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| 1.19 |
Che
cosa si intende per gestore di rete locale e per
distributore locale?
Il gestore
di rete locale è il soggetto a cui è affidata la
gestione della rete elettrica relativa al sito
in cui sarà installato l’impianto fotovoltaico
del richiedente. Ad esso andranno inviate le
richieste relative alla connessione alla rete
dell’impianto ed all’eventuale installazione dei
contatori di misura dell’energia elettrica.
Il distributore locale è il soggetto che si
occupa della fornitura di energia elettrica ai
clienti vincolati; può coincidere con il gestore
di rete nel caso abbia la proprietà della rete
di distribuzione a cui è allacciata l’utenza.
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| 1.20 |
Che
differenza c’è tra mercato vincolato e mercato
libero?
Il mercato
vincolato comprende tutti i clienti che possono
stipulare contratti di fornitura elettrica
esclusivamente con il distributore che esercita
il servizio nell’area territoriale in cui detto
cliente è localizzato. Diversamente, fanno
parte del mercato libero i clienti che hanno la
capacità di stipulare contratti di fornitura con
qualsiasi produttore, distributore o grossista,
sia in Italia che all’estero, senza dipendere
dal distributore alla cui rete elettrica sono
allacciati. Dal 1° luglio 2004 è idoneo
qualsiasi cliente diverso dal cliente domestico.
Si precisa tuttavia che dal 1° luglio 2007
anche i clienti domestici potranno accedere al
mercato libero.
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| 1.21 |
Che
cosa è il servizio di scambio sul
posto?
Con il
termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06)
si intende il servizio erogato dal distributore
locale competente nell’ambito territoriale in
cui è ubicato l’impianto fotovoltaico. Tale
servizio consiste nell’operare un saldo annuo
tra l’energia elettrica immessa in rete
dall’impianto medesimo e l’energia elettrica
prelevata dalla rete dall’utenza connessa a tale
impianto. È possibile avvalersi dello
scambio sul posto solo se il punto di immissione
e di prelievo dell’energia elettrica scambiata
con la rete coincidono. Possono richiedere
di usufruire del servizio di scambio sul posto i
clienti del mercato vincolato e i clienti del
mercato libero che hanno la disponibilità di
impianti alimentati da fonti rinnovabili di
potenza nominale non superiore a 20 kW.
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| 1.22 |
Sono
disponibili le informazioni sul numero di
impianti entrati in esercizio ammessi alle
tariffe incentivanti pervenute e sull’ammontare
dei MW cumulati per le diverse taglie di
impianti fotovoltaici?
Il GSE
rende nota sul proprio sito www.gsel.it, la
potenza nominale cumulata degli impianti in
esercizio che hanno ottenuto le tariffe
incentivanti nell’ambito dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli
impianti entrati in esercizio nell’ambito del DM
19 febbraio 2007.
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| 1.23 |
Viene
effettuato un monitoraggio degli impianti
fotovoltaici ammessi al conto
energia?
Sì. L’ENEA,
coordinandosi con il GSE, effettua un
monitoraggio tecnologico per la
caratterizzazione delle prestazioni energetiche
e delle tecnologie impiegate per gli impianti
realizzati secondo il DM 28 Luglio 2005, DM 6
febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.
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| 1.24 |
L’acquisto
dell’impianto fotovoltaico a mezzo locazione
finanziaria è compatibile con il conto
energia?
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| 1.25 |
Può il
GSE installare impianti fotovoltaici o dare
suggerimenti sulla loro progettazione, o fare
studi di fattibilità? In alternativa è possibile
avere una lista di installatori o progettisti
cui rivolgersi?
Tra i
compiti del GSE non rientra nessuno di quelli
indicati. Tuttavia si potrà fare riferimento
alle Associazioni di categoria o anche al sito
web di ISES Italia ( http://www.isesitalia.it/),
sezione italiana della International Solar
Energy Society.
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| 1.26 |
Vengono
eseguite delle verifiche sugli
impianti?
Il GSE
effettua verifiche sugli impianti, avvalendosi
anche della collaborazione di soggetti terzi
abilitati, per appurare la conformità delle
opere ai progetti e la veridicità dei dati
trasmessi dai soggetti responsabili.
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REQUISITI SOGGETTO
RESPONSABILE
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| 1.27 |
Se una
persona fisica è proprietaria di più immobili in
luoghi separati, può realizzare un impianto per
ciascuno degli immobili?
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| 1.28 |
Il
proprietario di un immobile dato in affitto a
terzi può installare dei pannelli sul tetto
dell’immobile e richiedere un contatore per
immettere energia in rete, pur non avendo né
installato, né intestato a proprio nome alcun
contatore per la fornitura di energia in quel
sito?
Può farlo
se la potenza dell’impianto fotovoltaico è
superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto
di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si
sia optato per il servizio di scambio sul posto.
Restano fermi, comunque, i diversi ed
ulteriori rapporti tra proprietario e
conduttore, disciplinati dal relativo contratto
di locazione.
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REQUISITI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
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| 1.29 |
Possono
accedere all’incentivo impianti non collegati
alla rete elettrica?
No, il
meccanismo del “conto energia” premia unicamente
gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi
incluse le piccole reti isolate di cui all’art.
2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999. Ogni singolo
impianto dovrà essere caratterizzato da un unico
punto di connessione alla rete elettrica non
condiviso con altri impianti fotovoltaici come
definito nel art. 4 comma 9 del DM 19 febbraio
2007.
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| 1.30 |
E’
possibile accumulare l’energia fotovoltaica
prodotta?
E’
possibile ed è particolarmente utile per gli
impianti fotovoltaici non collegati alla rete
elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui
produzione, si ricorda, al momento non è ancora
incentivata. Invece, per gli impianti
incentivati collegati alla rete l’energia in
eccesso rispetto ai consumi può:
- essere immessa in rete e prelevata
successivamente quando la produzione è inferiore
ai consumi (impianti non superiori a 20 kW che
scelgono il servizio di scambio sul posto);
- essere venduta al gestore di rete (impianti
che scelgono cessione in rete).
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| 1.31 |
E’
possibile realizzare un impianto di potenza che
produca in eccesso rispetto ai propri
consumi?
E’
possibile, ma è bene distinguere due casi:
- per impianti di potenza non superiore a 20
kW che usufruiscono del servizio di scambio sul
posto, l’energia elettrica immessa in rete e non
consumata nell’anno di riferimento costituisce
un credito, in termini di energia ma non in
termini economici, che può essere utilizzato nel
corso dei tre anni successivi a quello in cui
matura. Al termine dei tre anni successivi,
l’eventuale credito residuo viene annullato;
- per impianti di potenza superiore a 20 kW e
per quelli di potenza fino a 20 kW che non
accedono al servizio di scambio sul posto, è
possibile cedere in rete, vendendola, l’energia
non consumata in loco.
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| 1.32 |
E’
possibile installare un impianto fotovoltaico su
un condominio eventualmente utilizzando parti in
comune?
Sì, previa
autorizzazione dell’assemblea condominiale.
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| 1.33 |
E’
possibile realizzare impianti fotovoltaici con
componenti già utilizzati in altri
impianti?
No, i
componenti devono essere di nuova costruzione o
comunque non già impiegati in altri impianti.
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| 1.34 |
Se per
un impianto fotovoltaico fosse necessario
realizzare una cabina MT/BT per la connessione
in rete, sarebbe il GSE a sopportare i
costi?
La materia
è regolata da Delibere dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). I costi non
sono a carico del GSE.
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| 1.35 |
Cosa si
intende per potenziamento dell’impianto
fotovoltaico?
Il
potenziamento è l'intervento tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da
almeno due anni, consistente in un incremento
della potenza nominale dell'impianto, mediante
aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza
nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW.
La produzione incentivata è quella che
eccede la media aritmetica delle produzioni
annue degli ultimi due anni. Per gli
interventi di potenziamento su impianti non
muniti del gruppo di misura dell’energia
prodotta, la produzione aggiuntiva è pari
all’energia totale prodotta a seguito
dell’intervento di potenziamento, moltiplicata
per il rapporto tra l’incremento di potenza e la
potenza totale dopo il potenziamento.
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| 1.36 |
Cosa si
intende per rifacimento dell’impianto
fotovoltaico?
E’
l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito
su un impianto entrato in esercizio da almeno
venti anni che comporta la sostituzione con
componenti nuovi almeno di tutti i moduli
fotovoltaici e del gruppo di conversione della
corrente continua in corrente alternata.
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MISURE ED EROGAZIONE DEGLI
INCENTIVI
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| 1.37 |
Chi
effettua le letture dell’energia
prodotta?
Il soggetto
che effettua le letture è diverso a seconda
della potenza dell’impianto. In dettaglio,
nel caso di impianti con potenza nominale:
- Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o
meno del servizio di scambio sul posto, è il
gestore locale di rete che effettua la
rilevazione dell’energia elettrica prodotta,
oltre all’installazione ed alla manutenzione
delle apparecchiature di misura;
- Maggiore di 20 kW, che immettono in rete
tutta l’energia elettrica prodotta, è il gestore
locale di rete cui l’impianto è connesso che
effettua la rilevazione. Inoltre, i soggetti
responsabili debbono inviare, su base annuale e
riferita all’anno solare precedente, copia della
dichiarazione di produzione di energia elettrica
presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza;
- Maggiore di 20 kW, che non immettono in rete
tutta l’energia elettrica prodotta, il soggetto
responsabile può scegliere se avvalersi o meno
del gestore di rete cui l’impianto è collegato
per la rilevazione dell’energia prodotta. Anche
in questo caso il soggetto responsabile deve
trasmettere al soggetto attuatore, su base
annuale e riferita all’anno solare precedente,
copia della dichiarazione presentata all’Ufficio
Tecnico di Finanza.
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| 1.38 |
Cosa si
intende per “codice con il quale è identificato
l’impianto da parte dello stesso soggetto che
effettua e comunica le misure”?
Per tutti
gli impianti fotovoltaici il soggetto
responsabile deve richiedere al gestore di rete
locale della rete elettrica il codice che
intende utilizzare per la trasmissione delle
misure. I principali gestori di rete locali
hanno garantito la disponibilità ad utilizzare
il codice POD (Point of Delivery), introdotto
dalla delibera AEEG 293/05. Si riporta
di seguito un esempio di codice POD: IT
123 E 12345678 K costituito da:
- codice paese: sigla obbligatoria ´IT´ per
ITALIA
- codice distributore: codice progressivo
numerico di 3 cifre che garantisce l´univocità
del distributore assegnato da Terna a ciascun
distributore
- codice tipologia di servizio: sigla
obbligatoria ´E´ per ENERGIA ELETTRICA
- codice numerico: codice numerico
(preferibilmente progressivo) di 8 cifre che
garantisce l´univocità del punto di prelievo
- chiave di controllo: opzionale.
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| 1.39 |
Come
vengono comunicate le letture al GSE?
Nel caso in
cui il soggetto responsabile si avvalga del
gestore di rete locale o di altro soggetto
abilitato/incaricato per il servizio di misura,
sarà lo stesso a comunicare le letture. In
caso in cui il soggetto responsabile si occupi
direttamente del servizio di misura, le letture
saranno comunicate attraverso il portale web
messo a disposizione dal GSE, accedendo con User
ID e Password fornite a valle della
comunicazione di inizio lavori.
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| 1.40 |
Quando
iniziano ad essere erogati gli
incentivi?
Gli
incentivi vengono erogati a valle della stipula
della convenzione e sono calcolati dal momento
dell’entrata in esercizio dell’impianto.
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| 1.41 |
Con
quale scadenza vengono effettuati i
pagamenti?
Come
evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono
effettuati con valuta ultimo giorno lavorativo
del mese successivo a quello d’invio delle
misure da parte del soggetto competente
(soggetto responsabile o gestore di rete).
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| 1.42 |
In
quale modo deve essere comunicata la variazione
di coordinate bancarie?
A mezzo
raccomandata . Le nuove coordinate bancarie
vengono tenute in considerazione a partire dal
mese successivo a quello di arrivo della
comunicazione al GSE.
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| 1.43 |
Può
essere indicato in scheda anagrafica un c/c
intestato ad un soggetto diverso da soggetto
responsabile?
Il c/c deve
essere intestato al soggetto responsabile.
Soltanto nel caso di cessione del credito le
coordinate bancarie devono essere quelle del
cessionario.
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| 1.44 |
È
possibile la cessione del credito?
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| 1.45 |
Come
deve essere comunicata l’eventuale cessione del
credito?
La cessione
del credito deve essere notificata al GSE a
mezzo ufficiale giudiziario.
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