|
Ultimo aggiornamento: 17 Aprile
2007.
Le FAQ riportate di seguito forniscono una
risposta ai quesiti più frequenti posti dagli
Operatori al GSE sull’incentivazione degli
Impianti fotovoltaici. Tali FAQ hanno valore
meramente esemplificativo e potranno essere
aggiornate periodicamente in funzione sia di
eventuali modifiche normative e/o regolamentari,
sia di ulteriori successivi approfondimenti in
materia.
|
|
|
Informazioni sugli
impianti fotovoltaici e sui criteri
d’incentivazione in conto energia
|
|
|
TECNOLOGIA
FOTOVOLTAICA
|
| 1.1 |
Che cosa
è un impianto fotovoltaico?
Un impianto
fotovoltaico trasforma direttamente l’energia
solare in energia elettrica. Esso è composto
essenzialmente da:
- moduli o pannelli fotovoltaici;
- inverter, che trasforma la corrente continua
generata dai moduli in corrente alternata;
- quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in
materiale semiconduttore, il più utilizzato dei
quali è il silicio cristallino. Essi
rappresentano la parte attiva del sistema perché
convertono la radiazione solare in energia
elettrica. Gli impianti fotovoltaici possono
essere connessi alla rete elettrica di
distribuzione (grid-connected) o direttamente a
utenze isolate (stand-alone), tipicamente per
assicurare la disponibilità di energia elettrica
in zone isolate.
Chiudi
|
| 1.2 |
Quali
sono i vantaggi della tecnologia
fotovoltaica?
I vantaggi
possono riassumersi in:
- assenza di qualsiasi tipo di emissione
inquinante;
- risparmio di combustibili fossili;
- affidabilità degli impianti poiché non
esistono parti in movimento;
- costi di esercizio e manutenzione ridotti al
minimo;
- modularità del sistema (per aumentare la
potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il
numero dei moduli).
Peraltro è da
tener presente che l’impianto fotovoltaico è
caratterizzato da un elevato costo iniziale
(dovuto essenzialmente all’elevato costo dei
moduli) e da una produzione discontinua a causa
della variabilità della fonte energetica (il
sole).
Chiudi
|
| 1.3 |
Che
differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed
un impianto solare termico?
Entrambe le
tipologie d’impianto utilizzano il sole come
fonte energetica, catturandone la radiazione
attraverso superfici captanti: mentre i moduli
fotovoltaici trasformano direttamente la
radiazione solare in energia elettrica, i
pannelli solari termici utilizzano l’energia
termica del sole per riscaldare l’acqua da
utilizzare per uso igienico sanitario o per il
riscaldamento degli ambienti.
Chiudi
|
| 1.4 |
Cosa si
intende per potenza nominale dell’impianto
fotovoltaico?
La potenza
nominale (o massima, o di picco, o di targa)
dell'impianto fotovoltaico è la potenza
elettrica dell'impianto determinata dalla somma
delle singole potenze nominali (o massime, o di
picco, o di targa) di ciascun modulo
fotovoltaico facente parte del medesimo
impianto, misurate alle condizioni standard
(temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a
1.000 W/m²).
Chiudi
|
| 1.5 |
Dove può
essere installato un impianto
fotovoltaico?
I moduli
fotovoltaici possono essere collocati su
qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto,
facciata, terrazzo, ecc…) o sul terreno. La
decisione deve essere presa in base
all’esistenza sul sito d’installazione dei
seguenti requisiti:
- disponibilità di spazio necessario per
installare i moduli;
- corretta esposizione ed inclinazione della
superficie dei moduli.
Le condizioni
ottimali in l’Italia sono:
- esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST,
SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
- inclinazione dei moduli compresa fra
25°(latitudini più meridionali) e 35°(latitudini
più settentrionali);
- assenza di ostacoli in grado di creare
ombreggiamento.
Chiudi
|
| 1.6 |
Quanto
spazio occupa un impianto
fotovoltaico?
Facendo
riferimento soprattutto alle piccole
applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di
silicio cristallino, un valore indicativo di
occupazione di superficie è di circa 8 -10 mq
per kW di potenza nominale installata.
Chiudi
|
| 1.7 |
Quanta
elettricità produce un impianto
fotovoltaico?
La
produzione elettrica annua di un impianto
fotovoltaico dipende da diversi fattori:
- radiazione solare incidente sul sito
d’installazione;
- orientamento ed inclinazione della
superficie dei moduli;
- assenza/presenza di ombreggiamenti;
- prestazioni tecniche dei componenti
dell’impianto (moduli, inverter ed altre
apparecchiature).
Prendendo come
riferimento un impianto da 1 kW di potenza
nominale, con orientamento ed inclinazione
ottimali ed assenza di ombreggiamento, non
dotato di dispositivo di “inseguimento” del
sole, in Italia è possibile stimare le seguenti
producibilità annue massime:
- regioni settentrionali 1.000 – 1.100
kWh/anno
- regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno
- regioni meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno
E’ opportuno sottolineare che il
consumo annuo elettrico medio di una famiglia
italiana è pari a circa 3.000 kWh. Sul sito
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png
è riportata la mappa della radiazione solare
annuale sul territorio Italiano.
Chiudi
|
| 1.8 |
Quali
sono le modalità di connessione in rete
dell’impianto fotovoltaico?
Lo schema di
connessione dell’impianto alla rete è definito
dal gestore di rete a cui l’impianto deve essere
connesso. E’ necessario pertanto fare
riferimento alle norme tecniche rese disponibili
dal gestore di rete locale (ad es. per la rete
di ENEL Distribuzione le DK 5940 per gli
impianti da connettere alla rete in BT, le DK
5740 per gli impianti in MT). Inoltre è
possibile consultare la norma CEI 11-20 per la
connessione in rete degli impianti di produzione
collegati alle reti BT e MT.
Chiudi
|
| 1.9 |
Quanto
costa un impianto fotovoltaico ed a quanto
ammontano i costi di manutenzione?
Valori
orientativi di costo dell’impianto vanno da
7.000 €/ kWp per gli impianti di piccola taglia
a poco meno di 5.000 €/kWp per impianti di
grosse dimensioni. Il costo annuo di
manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente
è stimato in circa l’1% del costo dell’impianto.
Chiudi
|
| 1.10 |
Quanto
tempo può durare un impianto
fotovoltaico?
Nelle
analisi tecniche ed economiche si usa fare
riferimento ad una vita utile complessiva di
20-25 anni. In particolare, i moduli, che
rappresentano i componenti economicamente più
rilevanti, hanno in generale una durata di vita
garantita dai produttori oltre i 20 anni.
Chiudi
|
| 1.11 |
A chi
va inoltrata la richiesta di connessione alla
rete di un impianto fotovoltaico?
|
| 1.12 |
Come si
può valutare la produzione annua attesa di
energia elettrica?
La
valutazione può essere effettuata a partire dai
dati di insolazione del territorio italiano su
superficie orizzontale riportati nella Norma UNI
10349: “Riscaldamento e Raffrescamento degli
edifici. Dati climatici”. I suddetti dati
debbono essere corretti in relazione
all’effettiva esposizione ed inclinazione del
campo fotovoltaico e trasformati in
producibilità annua sulla base del rendimento
dell’impianto. Esistono specifici software che
permettono di eseguire tale calcolo. Valori
indicativi della produzione annua attesa sono
compresi, per ogni kW di potenza installata, fra
1.000 kWh nelle regioni settentrionali e 1.500
kWh in quelle meridionali.
Chiudi
|
| 1.13 |
Per
quali tipologia di impianti è necessario
richiedere la licenza all’Ufficio Tecnico di
Finanza (UTF)?
Sono
soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a
licenza di esercizio UTF gli impianti
fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW (legge
133/99). Nel caso in cui l’impianto ricada
in territori montani, sono soggetti a tale
obbligo solo gli impianti di potenza superiore a
30 kW.
Chiudi
|
CONTO
ENERGIA
|
| 1.14 |
Che
cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione
“in conto energia”?
Mentre con
l’espressione “incentivazione in conto capitale”
si intende l’erogazione di un contributo per
l’investimento necessario per la realizzazione
di un impianto, con l’espressione “conto
energia” viene indicato un meccanismo di
incentivazione che remunera l’energia elettrica
prodotta da un impianto per un certo numero di
anni.
Chiudi
|
| 1.15 |
Chi
effettua l’erogazione delle tariffe
incentivanti?
L’incentivo
viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici
– GSE S.p.a..
Chiudi
|
| 1.16 |
Dove è
possibile consultare le tariffe
incentivanti?
I valori
delle tariffe incentivanti individuati dai
decreti ministeriali sono pubblicati sul sito
www.gsel.it.
Chiudi
|
| 1.17 |
Per
quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti
e cosa succede al termine del periodo di
incentivazione?
L’incentivazione è erogata
per venti anni. Al termine del periodo
ventennale non si interrompono i benefici
derivanti da:
- scambio sul posto dell’elettricità per gli
impianti di potenza non superiore a 20 kW che
abbiano optato per tale disciplina;
- remunerazione dell’elettricità consegnata
alla rete per tutti gli impianti di potenza ad
eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che
abbiano optato per il servizio di scambio sul
posto.
Chiudi
|
| 1.18 |
Usufruendo
delle tariffe del “conto energia", in quanto
tempo si recupera il capitale
investito?
In prima
approssimazione si può stimare un tempo di
ritorno del capitale investito compreso tra 8 e
12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso
dipende da diverse variabili quali ad esempio:
la quantità di radiazione solare disponibile
(dipendente dalla latitudine del sito
d’installazione e dall’orientamento), il costo
per kW dell’investimento (dipendente dalla
taglia dell’impianto), la valorizzazione
dell’energia prodotta (valore delle tariffe
incentivanti e valore dell’energia utilizzata) e
l’eventuale riconoscimento del premio legato ad
un uso efficiente dell’energia (solo per gli
impianti fotovoltaici di cui all’art. 7 del DM
19 febbraio 2007).
Chiudi
|
| 1.19 |
Che
cosa si intende per gestore di rete locale e per
distributore locale?
Il gestore
di rete locale è il soggetto a cui è affidata la
gestione della rete elettrica relativa al sito
in cui sarà installato l’impianto fotovoltaico
del richiedente. Ad esso andranno inviate le
richieste relative alla connessione alla rete
dell’impianto ed all’eventuale installazione dei
contatori di misura dell’energia elettrica.
Il distributore locale è il soggetto che si
occupa della fornitura di energia elettrica ai
clienti vincolati; può coincidere con il gestore
di rete nel caso abbia la proprietà della rete
di distribuzione a cui è allacciata l’utenza.
Chiudi
|
| 1.20 |
Che
differenza c’è tra mercato vincolato e mercato
libero?
Il mercato
vincolato comprende tutti i clienti che possono
stipulare contratti di fornitura elettrica
esclusivamente con il distributore che esercita
il servizio nell’area territoriale in cui detto
cliente è localizzato. Diversamente, fanno
parte del mercato libero i clienti che hanno la
capacità di stipulare contratti di fornitura con
qualsiasi produttore, distributore o grossista,
sia in Italia che all’estero, senza dipendere
dal distributore alla cui rete elettrica sono
allacciati. Dal 1° luglio 2004 è idoneo
qualsiasi cliente diverso dal cliente domestico.
Si precisa tuttavia che dal 1° luglio 2007
anche i clienti domestici potranno accedere al
mercato libero.
Chiudi
|
| 1.21 |
Che
cosa è il servizio di scambio sul
posto?
Con il
termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06)
si intende il servizio erogato dal distributore
locale competente nell’ambito territoriale in
cui è ubicato l’impianto fotovoltaico. Tale
servizio consiste nell’operare un saldo annuo
tra l’energia elettrica immessa in rete
dall’impianto medesimo e l’energia elettrica
prelevata dalla rete dall’utenza connessa a tale
impianto. È possibile avvalersi dello
scambio sul posto solo se il punto di immissione
e di prelievo dell’energia elettrica scambiata
con la rete coincidono. Possono richiedere
di usufruire del servizio di scambio sul posto i
clienti del mercato vincolato e i clienti del
mercato libero che hanno la disponibilità di
impianti alimentati da fonti rinnovabili di
potenza nominale non superiore a 20 kW.
Chiudi
|
| 1.22 |
Sono
disponibili le informazioni sul numero di
impianti entrati in esercizio ammessi alle
tariffe incentivanti pervenute e sull’ammontare
dei MW cumulati per le diverse taglie di
impianti fotovoltaici?
Il GSE
rende nota sul proprio sito www.gsel.it, la
potenza nominale cumulata degli impianti in
esercizio che hanno ottenuto le tariffe
incentivanti nell’ambito dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli
impianti entrati in esercizio nell’ambito del DM
19 febbraio 2007.
Chiudi
|
| 1.23 |
Viene
effettuato un monitoraggio degli impianti
fotovoltaici ammessi al conto
energia?
Sì. L’ENEA,
coordinandosi con il GSE, effettua un
monitoraggio tecnologico per la
caratterizzazione delle prestazioni energetiche
e delle tecnologie impiegate per gli impianti
realizzati secondo il DM 28 Luglio 2005, DM 6
febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.
Chiudi
|
| 1.24 |
L’acquisto
dell’impianto fotovoltaico a mezzo locazione
finanziaria è compatibile con il conto
energia?
|
| 1.25 |
Può il
GSE installare impianti fotovoltaici o dare
suggerimenti sulla loro progettazione, o fare
studi di fattibilità? In alternativa è possibile
avere una lista di installatori o progettisti
cui rivolgersi?
Tra i
compiti del GSE non rientra nessuno di quelli
indicati. Tuttavia si potrà fare riferimento
alle Associazioni di categoria o anche al sito
web di ISES Italia ( http://www.isesitalia.it/),
sezione italiana della International Solar
Energy Society.
Chiudi
|
| 1.26 |
Vengono
eseguite delle verifiche sugli
impianti?
Il GSE
effettua verifiche sugli impianti, avvalendosi
anche della collaborazione di soggetti terzi
abilitati, per appurare la conformità delle
opere ai progetti e la veridicità dei dati
trasmessi dai soggetti responsabili.
Chiudi
|
REQUISITI SOGGETTO
RESPONSABILE
|
| 1.27 |
Se una
persona fisica è proprietaria di più immobili in
luoghi separati, può realizzare un impianto per
ciascuno degli immobili?
|
| 1.28 |
Il
proprietario di un immobile dato in affitto a
terzi può installare dei pannelli sul tetto
dell’immobile e richiedere un contatore per
immettere energia in rete, pur non avendo né
installato, né intestato a proprio nome alcun
contatore per la fornitura di energia in quel
sito?
Può farlo
se la potenza dell’impianto fotovoltaico è
superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto
di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si
sia optato per il servizio di scambio sul posto.
Restano fermi, comunque, i diversi ed
ulteriori rapporti tra proprietario e
conduttore, disciplinati dal relativo contratto
di locazione.
Chiudi
|
REQUISITI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
|
| 1.29 |
Possono
accedere all’incentivo impianti non collegati
alla rete elettrica?
No, il
meccanismo del “conto energia” premia unicamente
gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi
incluse le piccole reti isolate di cui all’art.
2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999. Ogni singolo
impianto dovrà essere caratterizzato da un unico
punto di connessione alla rete elettrica non
condiviso con altri impianti fotovoltaici come
definito nel art. 4 comma 9 del DM 19 febbraio
2007.
Chiudi
|
| 1.30 |
E’
possibile accumulare l’energia fotovoltaica
prodotta?
E’
possibile ed è particolarmente utile per gli
impianti fotovoltaici non collegati alla rete
elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui
produzione, si ricorda, al momento non è ancora
incentivata. Invece, per gli impianti
incentivati collegati alla rete l’energia in
eccesso rispetto ai consumi può:
- essere immessa in rete e prelevata
successivamente quando la produzione è inferiore
ai consumi (impianti non superiori a 20 kW che
scelgono il servizio di scambio sul posto);
- essere venduta al gestore di rete (impianti
che scelgono cessione in rete).
Chiudi
|
| 1.31 |
E’
possibile realizzare un impianto di potenza che
produca in eccesso rispetto ai propri
consumi?
E’
possibile, ma è bene distinguere due casi:
- per impianti di potenza non superiore a 20
kW che usufruiscono del servizio di scambio sul
posto, l’energia elettrica immessa in rete e non
consumata nell’anno di riferimento costituisce
un credito, in termini di energia ma non in
termini economici, che può essere utilizzato nel
corso dei tre anni successivi a quello in cui
matura. Al termine dei tre anni successivi,
l’eventuale credito residuo viene annullato;
- per impianti di potenza superiore a 20 kW e
per quelli di potenza fino a 20 kW che non
accedono al servizio di scambio sul posto, è
possibile cedere in rete, vendendola, l’energia
non consumata in loco.
Chiudi
|
| 1.32 |
E’
possibile installare un impianto fotovoltaico su
un condominio eventualmente utilizzando parti in
comune?
Sì, previa
autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Chiudi
|
| 1.33 |
E’
possibile realizzare impianti fotovoltaici con
componenti già utilizzati in altri
impianti?
No, i
componenti devono essere di nuova costruzione o
comunque non già impiegati in altri impianti.
Chiudi
|
| 1.34 |
Se per
un impianto fotovoltaico fosse necessario
realizzare una cabina MT/BT per la connessione
in rete, sarebbe il GSE a sopportare i
costi?
La materia
è regolata da Delibere dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). I costi non
sono a carico del GSE.
Chiudi
|
| 1.35 |
Cosa si
intende per potenziamento dell’impianto
fotovoltaico?
Il
potenziamento è l'intervento tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da
almeno due anni, consistente in un incremento
della potenza nominale dell'impianto, mediante
aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza
nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW.
La produzione incentivata è quella che
eccede la media aritmetica delle produzioni
annue degli ultimi due anni. Per gli
interventi di potenziamento su impianti non
muniti del gruppo di misura dell’energia
prodotta, la produzione aggiuntiva è pari
all’energia totale prodotta a seguito
dell’intervento di potenziamento, moltiplicata
per il rapporto tra l’incremento di potenza e la
potenza totale dopo il potenziamento.
Chiudi
|
| 1.36 |
Cosa si
intende per rifacimento dell’impianto
fotovoltaico?
E’
l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito
su un impianto entrato in esercizio da almeno
venti anni che comporta la sostituzione con
componenti nuovi almeno di tutti i moduli
fotovoltaici e del gruppo di conversione della
corrente continua in corrente alternata.
Chiudi
|
MISURE ED EROGAZIONE DEGLI
INCENTIVI
|
| 1.37 |
Chi
effettua le letture dell’energia
prodotta?
Il soggetto
che effettua le letture è diverso a seconda
della potenza dell’impianto. In dettaglio,
nel caso di impianti con potenza nominale:
- Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o
meno del servizio di scambio sul posto, è il
gestore locale di rete che effettua la
rilevazione dell’energia elettrica prodotta,
oltre all’installazione ed alla manutenzione
delle apparecchiature di misura;
- Maggiore di 20 kW, che immettono in rete
tutta l’energia elettrica prodotta, è il gestore
locale di rete cui l’impianto è connesso che
effettua la rilevazione. Inoltre, i soggetti
responsabili debbono inviare, su base annuale e
riferita all’anno solare precedente, copia della
dichiarazione di produzione di energia elettrica
presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza;
- Maggiore di 20 kW, che non immettono in rete
tutta l’energia elettrica prodotta, il soggetto
responsabile può scegliere se avvalersi o meno
del gestore di rete cui l’impianto è collegato
per la rilevazione dell’energia prodotta. Anche
in questo caso il soggetto responsabile deve
trasmettere al soggetto attuatore, su base
annuale e riferita all’anno solare precedente,
copia della dichiarazione presentata all’Ufficio
Tecnico di Finanza.
Chiudi
|
| 1.38 |
Cosa si
intende per “codice con il quale è identificato
l’impianto da parte dello stesso soggetto che
effettua e comunica le misure”?
Per tutti
gli impianti fotovoltaici il soggetto
responsabile deve richiedere al gestore di rete
locale della rete elettrica il codice che
intende utilizzare per la trasmissione delle
misure. I principali gestori di rete locali
hanno garantito la disponibilità ad utilizzare
il codice POD (Point of Delivery), introdotto
dalla delibera AEEG 293/05. Si riporta
di seguito un esempio di codice POD: IT
123 E 12345678 K costituito da:
- codice paese: sigla obbligatoria ´IT´ per
ITALIA
- codice distributore: codice progressivo
numerico di 3 cifre che garantisce l´univocità
del distributore assegnato da Terna a ciascun
distributore
- codice tipologia di servizio: sigla
obbligatoria ´E´ per ENERGIA ELETTRICA
- codice numerico: codice numerico
(preferibilmente progressivo) di 8 cifre che
garantisce l´univocità del punto di prelievo
- chiave di controllo: opzionale.
Chiudi
|
| 1.39 |
Come
vengono comunicate le letture al GSE?
Nel caso in
cui il soggetto responsabile si avvalga del
gestore di rete locale o di altro soggetto
abilitato/incaricato per il servizio di misura,
sarà lo stesso a comunicare le letture. In
caso in cui il soggetto responsabile si occupi
direttamente del servizio di misura, le letture
saranno comunicate attraverso il portale web
messo a disposizione dal GSE, accedendo con User
ID e Password fornite a valle della
comunicazione di inizio lavori.
Chiudi
|
| 1.40 |
Quando
iniziano ad essere erogati gli
incentivi?
Gli
incentivi vengono erogati a valle della stipula
della convenzione e sono calcolati dal momento
dell’entrata in esercizio dell’impianto.
Chiudi
|
| 1.41 |
Con
quale scadenza vengono effettuati i
pagamenti?
Come
evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono
effettuati con valuta ultimo giorno lavorativo
del mese successivo a quello d’invio delle
misure da parte del soggetto competente
(soggetto responsabile o gestore di rete).
Chiudi
|
| 1.42 |
In
quale modo deve essere comunicata la variazione
di coordinate bancarie?
A mezzo
raccomandata . Le nuove coordinate bancarie
vengono tenute in considerazione a partire dal
mese successivo a quello di arrivo della
comunicazione al GSE.
Chiudi
|
| 1.43 |
Può
essere indicato in scheda anagrafica un c/c
intestato ad un soggetto diverso da soggetto
responsabile?
Il c/c deve
essere intestato al soggetto responsabile.
Soltanto nel caso di cessione del credito le
coordinate bancarie devono essere quelle del
cessionario.
Chiudi
|
| 1.44 |
È
possibile la cessione del credito?
|
| 1.45 |
Come
deve essere comunicata l’eventuale cessione del
credito?
La cessione
del credito deve essere notificata al GSE a
mezzo ufficiale giudiziario.
Chiudi
|
| 1.46 |
Quali
requisiti deve avere l’atto di cessione del
credito?
La
procedura prevede che l’atto di cessione dei
crediti (ed eventualmente la sua revoca) ovvero
il mandato irrevocabile all’incasso, presenti:
- la firma autenticata ;
- nei casi in cui il soggetto responsabile sia
una persona giuridica, l’attestazione dei poteri
di firma del sottoscrittore devono essere
dimostrati attraverso certificazione notarile o
idoneo documento della Cancelleria commerciale
del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con data del
certificato non anteriore a 90 giorni dall’atto
di significazione);
- notifica al GSE a mezzo Ufficiale
Giudiziario.
Chiudi
|
| 1.47 |
Vi sono
altre modalità operative per attivare la
cessione del credito?
La
comunicazione di cessione del credito può
avvenire mediante una procedura semplificata nel
caso in cui il soggetto cessionario sia un
primario Istituto bancario che abbia
sottoscritto con il GSE apposito accordo quadro.
Chiudi
|
| 1.48 |
Cosa si
intende per “informazioni sui pagamenti”
evidenziata nella scheda anagrafica?
Si intende
la modalità con cui il soggetto responsabile
decide di ricevere le informazioni relative ai
pagamenti effettuati. La scelta viene fatta
in sede di compilazione della scheda anagrafica
e può essere:
- WEB: il soggetto responsabile accedendo al
portale vede i dettagli relativi al pagamento
(importo, periodo di competenza, data valuta,
coordinate bancarie)
- POSTA ORDINARIA: al soggetto responsabile
viene recapitato un avviso di pagamento cartaceo
che riporta tutte le informazioni relative al
pagamento.
Chiudi
|
| 1.49 |
Viene
inviata una mail di avviso di
pagamento?
Al momento
non viene inviata nessuna mail di avviso, sarà
prevista in futuro l’attivazione di tale
procedura.
Chiudi
|
| 1.50 |
Il
gestore di rete locale può pretendere che
l’impianto resti in servizio per 20 anni? E se
l’impianto dovesse essere fermato per
manutenzione straordinaria del tetto o per
demolizione dell’edificio?
Il gestore
non può pretendere che l’impianto resti in
servizio per 20 anni. Poiché l’incentivazione è
in conto energia l’impianto ha diritto alla
tariffa incentivante per un massimo di 20 anni
solo a fronte dell’energia effettivamente
prodotta.
Chiudi
|
ALTRE FORME DI
REMUNERAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
|
| 1.51 |
In
aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri
meccanismi che remunerano l’elettricità
prodotta?
Se un
soggetto è titolare o ha la disponibilità di un
impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW,
può, in alternativa:
- vendere l’energia elettrica prodotta sul
mercato libero:
- attraverso contratti bilaterali con
grossisti o clienti finali liberi;
- attraverso la Borsa elettrica;
- vendere a prezzo amministrato l’energia
elettrica prodotta al gestore di rete cui
l’impianto è collegato;
- usufruire del servizio di scambio sul posto,
facendone richiesta all’impresa distributrice
competente sul territorio ove l’impianto è
ubicato.
Per gli impianti di potenza
superiore a 20 kW, sono disponibili solo le
opzioni a. e b..
Chiudi
|
| 1.52 |
Per
impianti di potenza superiore a 20 kW, bisogna
dichiarare come autoproduttore a fine anno
all’UTF solo l’eccedenza che va in rete o la
totale energia prodotta?
Nella
dichiarazione di produzione di energia elettrica
da presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza
(UTF) va indicata la totale energia prodotta.
Chiudi
|
| 1.53 |
Nel
caso in cui un soggetto responsabile decida di
vendere a prezzo amministrato l’energia
elettrica prodotta al gestore di rete cui
l’impianto è collegato, a quanto ammontano le
tariffe di vendita?
La cessione
in rete dell’energia prodotta da impianti a
fonti rinnovabili a prezzo amministrato è
regolata dalla Delibera AEEG n° 34/2005 ( http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm).
I prezzi di cessione sono fissati
mensilmente dalla società Acquirente Unico
S.p.A. che li pubblica l’ultimo giorno feriale
di ogni mese sul proprio sito internet ( http://www.acquirenteunico.it/);
i prezzi sono riportati nella prima colonna del
documento (indicata come “Comma 30.1 a)”) e sono
relativi al mese precedente a quello della
pubblicazione. I prezzi sono indicati per
fascia oraria, ma il produttore può optare per
un prezzo unico all’atto della stipula della
convenzione con il distributore. Per gli
impianti di produzione con potenza fino a 1 MW,
ai primi due milioni di kWh annui prodotti sono
garantiti i seguenti prezzi minimi:
- da 0 a 500.000 kWh annui 96,40 €/MWh;
- da 501.000 a 1.000.000 kWh annui 81,20
€/MWh;
- da 1.000.001 a 2.000.000 kWh annui 71,00
€/MWh.
Tali prezzi minimi, riferiti
all’anno 2007, sono aggiornati dall’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas su base annuale,
applicando ai valori in vigore nell’anno solare
precedente il quaranta percento (40%) del tasso
di variazione annuale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati rilevati
dall’ISTAT.
Chiudi
|
ASPETTI
FISCALI
|
| 1.54 |
Il
contributo è soggetto ad IVA?
|
| 1.55 |
Il
contributo è soggetto a tassazione
diretta?
Dipende
dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto
responsabile, in particolar modo
dall’applicabilità ai redditi percepiti dal
soggetto responsabile e quindi anche al
contributo del regime previsto per la tassazione
dei redditi di impresa. Si segnala comunque
che si è in attesa di un pronunciamento da parte
della Amministrazione Finanziaria circa le
modalità di tassazione di tali contributi .
Chiudi
|
|
Top
|
|
|
Informazioni sul sistema di incentivazione DM 19 febbraio 2007
|
|
|
INFORMAZIONI GENERALI SUL NUOVO
CONTO ENERGIA
|
| 2.1 |
Chi è il
soggetto responsabile dell’impianto
fotovoltaico?
Il DM 19
febbraio 2007 definisce il soggetto responsabile
dell’esercizio dell’impianto come colui che ha
diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM,
a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.
Chiudi
|
| 2.2 |
Chi può
beneficiare dell’incentivazione?
Possono
beneficiare dell’incentivazione:
- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- i soggetti pubblici;
- i condomini di unità abitative e/o di
edifici;
che siano soggetti
responsabili di impianti fotovoltaici realizzati
in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio
2007 e che non beneficino e non abbiano
beneficiato delle tariffe incentivanti
introdotte dai decreti interministeriali 28
luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
Chiudi
|
| 2.3 |
A quale
energia viene riconosciuto
l’incentivo?
L’elettricità che viene
remunerata con le nuove tariffe incentivanti è
quella prodotta dall’impianto, misurata da un
apposito contatore posto all’uscita del gruppo
di conversione della corrente continua in
corrente alternata, ivi incluso l’eventuale
trasformatore, prima che essa sia resa
disponibile alle utenze elettriche del soggetto
responsabile e/o immessa nella rete elettrica.
Chiudi
|
| 2.4 |
I
soggetti idonei non ammessi al beneficio
dell’incentivo per esaurimento del limite di
potenza annuale del DM 28 Luglio 2005 e 6
febbraio 2006 hanno priorità di accesso alle
tariffe del nuovo DM 19 febbraio
2007?
No, i
soggetti responsabili idonei ma non ammessi
dovranno ripresentare richiesta secondo quanto
previsto nel DM 19 febbraio 2007 senza che venga
riconosciuta loro alcuna priorità.
Chiudi
|
| 2.5 |
Sono
previsti incentivi per gli impianti entrati in
esercizio tra il 1° Ottobre 2005 e la data di
entrata in vigore della Delibera AEEG n°
90/07?
Si, sono
previsti incentivi purché gli impianti siano
stati realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio
2005 e DM 6 febbraio 2006 e purché non
beneficino o non abbiano beneficiato delle
tariffe di cui ai medesimi decreti. I
soggetti responsabili di tali impianti devono
inoltrare la richiesta di concessione della
pertinente tariffa incentivante entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della Delibera
AEEG n°90/07 (13 aprile 2007) pena la decadenza
dal diritto alla tariffa incentivante. La
tariffa applicata è quella prevista
dall’articolo 6 del DM 19 febbraio 2007 per gli
impianti entrati in esercizio nel 2007.
Chiudi
|
| 2.6 |
Per gli
impianti fotovoltaici realizzati in silicio
amorfo da persone fisiche entrati in esercizio
tra il 1° Ottobre 2005 e la data di entrata in
vigore della Delibera AEEG n° 90/07 sono
previsti incentivi?
No, poiché
non sono realizzati nel rispetto dei DM 28
luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006.
Chiudi
|
| 2.7 |
A quanto
ammontano le tariffe incentivanti per il
fotovoltaico?
Le tariffe,
che rimangono costanti in termini di moneta
corrente per la durata del periodo di
incentivazione pari a 20 anni, sono
differenziate in base alla taglia degli impianti
ed al grado di integrazione architettonica:
| Taglia di potenza dell’impianto |
Non integrato (€/kWh) |
Parzialmente integrato (€/kWh) |
Integrato (€/kWh) |
|
1 kW P 3 kW
|
0,40 |
0,44 |
0,49 |
|
3 kW < P 20 kW
|
0,38 |
0,42 |
0,46 |
| P > 20 kW |
0,36 |
0,40 |
0,44
|
Per tutte
le taglie, i valori delle tariffe
sopramenzionati sono riferiti ad impianti
entrati in esercizio nel periodo intercorrente
fra il 13 aprile 2007 (data di emanazione della
Delibera AEEG n°90/07, prevista dal DM 19
febbraio 2007)ed il 31 dicembre 2008. Per
gli impianti entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31
dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2%
per ciascuno degli anni di calendario successivi
al 2008, con arrotondamento alla terza cifra
decimale. Le suddette tariffe sono
incrementate del 5% (con arrotondamento
commerciale alla terza cifra decimale) nei
seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
- impianti maggiori di 3 kW di potenza non
integrati architettonicamente, i cui soggetti
responsabili impiegano l’energia elettrica
prodotta in modo tale da conseguire il titolo di
autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2
del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e
integrazioni);
- impianti i cui soggetti responsabili sono
scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine
e grado o strutture sanitarie pubbliche;
- impianti integrati (integrazione “totale” ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del
DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di
coperture in eternit o comunque contenenti
amianto realizzati in superfici esterne degli
involucri di:
- edifici,
- fabbricati,
- strutture edilizie di destinazione agricola;
- impianti i cui soggetti sono Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base
all’ultimo censimento ISTAT (incluse
Municipalità e Circoscrizioni, sempre che
abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000
abitanti);
Per gli impianti
fotovoltaici operanti in regime di scambio sul
posto e che alimentano, anche parzialmente,
utenze ubicate all’interno o asservite ad unità
immobiliari di edifici (ai sensi dell’articolo
2, comma 1 del D. Lgs. n. 192/05) è prevista
l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato
ad un uso efficiente dell’energia. Per gli
anni successivi al 2010, le tariffe sono
ridefinite con appositi decreti
interministeriali, in mancanza dei quali si
continueranno ad applicare le tariffe definite
per gli impianti che entrano in esercizio nel
2010.
Chiudi
|
| 2.8 |
Quali
impianti possono accedere
all’incentivazione?
Possono
accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute
all’energia prodotta, gli impianti fotovoltaici
di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW,
collegati alla rete elettrica, entrati in
esercizio in data successiva all’emanazione
della Delibera AEEG n° 90/07:
- a seguito di nuova costruzione;
- a seguito di rifacimento totale;
- a seguito di potenziamento.
Sono
ammessi alle tariffe incentivanti previste dal
DM 19 febbraio 2007 anche gli impianti entrati
in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1°
Ottobre 2005 e l’entrata in vigore della
Delibera AEEG n°90/07, sempreché tali impianti:
- siano stati realizzati nel rispetto delle
condizioni dei DM 28 luglio 2005 DM 6 febbraio
2006;
- non beneficino e non abbiano beneficiato
delle tariffe dei predetti DM.
In tal
caso, la richiesta di concessione della tariffa
deve pervenire entro 90 giorni dall’emanazione
della Delibera AEEG n° 90/07, pena la decadenza
dal diritto alla richiesta dell’incentivazione.
Le tariffe applicate sono quelle previste per
l’anno 2007 dal DM 19 febbraio 2007.
Chiudi
|
| 2.9 |
Esiste
un limite massimo di potenza nominale per la
realizzazione del singolo impianto
fotovoltaico?
No, è
possibile realizzare impianti di qualsiasi
taglia superiore a un 1 kW.
Chiudi
|
| 2.10 |
Quali
tipologie di impianti fotovoltaici sono previste
dal DM 19 febbraio 2007?
Il DM 19
febbraio 2007 prevede le seguenti tipologie di
impianti fotovoltaici:
- impianto fotovoltaico parzialmente integrato
è l’impianto i cui moduli sono posizionati su
elementi di arredo urbano e viario, superfici
esterne degli involucri di edifici, fabbricati,
strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione nelle tipologie elencate nella
seguente tabella (Allegato 2 del DM 19 febbraio
2007):
Tipologia specifica Descrizione
| Tipologia specifica |
Descrizione |
| 1 |
Moduli fotovoltaici installati su tetti
piani e terrazze di edifici e fabbricati.
Qualora sia presente una balaustra perimetrale,
la quota massima, riferita all'asse mediano dei
moduli fotovoltaici, deve risultare non
superiore all’altezza minima della stessa
balaustra |
| 2 |
Moduli fotovoltaici installati su tetti,
coperture, facciate, balaustre o parapetti di
edifici e fabbricati in modo complanare alla
superficie di appoggio senza la sostituzione dei
materiali che costituiscono le superfici
d’appoggio stesse |
| 3 |
Moduli fotovoltaici installati su elementi
di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline,
pergole e tettoie in modo complanare alla
superficie di appoggio senza la sostituzione dei
materiali che costituiscono le superfici
d’appoggio stesse
|
- impianto fotovoltaico con integrazione
architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui
moduli sono integrati in elementi di arredo
urbano e viario, superfici esterne degli
involucri di edifici, fabbricati, strutture
edilizie di qualsiasi funzione e destinazione
secondo le tipologie indicate nella seguente
tabella (Allegato 3 del DM 19 febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
| Tipologia specifica |
Descrizione |
| 1 |
Sostituzione dei materiali di rivestimento
di tetti, coperture, facciate di edifici e
fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la
medesima inclinazione e funzionalità
architettonica della superficie rivestita
|
| 2 |
Pensiline, pergole e tettoie in cui la
struttura di copertura sia costituita dai moduli
fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
|
| 3 |
Porzioni della copertura di edifici in cui i
moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale
trasparente o semitrasparente atto a permettere
l’illuminamento naturale di uno o più vani
interni |
| 4 |
Barriere acustiche in cui parte dei pannelli
fonoassorbenti siano sostituiti da moduli
fotovoltaici |
| 5 |
Elementi di illuminazione in cui la
superficie esposta alla radiazione solare degli
elementi riflettenti sia costituita da moduli
fotovoltaici |
| 6 |
Frangisole i cui elementi strutturali siano
costituiti dai moduli fotovoltaici e dai
relativi sistemi di supporto |
| 7 |
Balaustre e parapetti in cui i moduli
fotovoltaici sostituiscano gli elementi di
rivestimento e copertura |
| 8 |
Finestre in cui i moduli fotovoltaici
sostituiscano o integrino le superfici vetrate
delle finestre stesse |
| 9 |
Persiane in cui i moduli fotovoltaici
costituiscano gli elementi strutturali delle
persiane |
| 10 |
Qualsiasi superficie descritta nelle
tipologie precedenti sulla quale i moduli
fotovoltaici costituiscano rivestimento o
copertura aderente alla superficie stessa
|
- impianto fotovoltaico non integrato è
l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero
con moduli collocati, con modalità diverse da
quanto sopra indicato, sugli elementi di arredo
urbano e viario, sulle superfici esterne degli
involucri di edifici, di fabbricati e strutture
edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
Chiudi
|
| 2.11 |
Quali
tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi
dal DM 19 febbraio 2007?
I pannelli
possono essere sia in silicio cristallino o in
tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma
CEI EN 61215, sia in film sottile, purché
conformi alla Norma CEI EN 61646. L’impiego
di moduli in film sottile è consentito sia per
le persone fisiche che per le persone
giuridiche. Il DM 19 febbraio 2007 prevede
che i moduli siano provati e verificati da
laboratori accreditati, per le specifiche prove
necessarie alla verifica dei moduli, in
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Tali laboratori dovranno essere accreditati
EA (European Accreditation Agreement) o dovranno
aver stabilito con EA accordi di mutuo
riconoscimento. Inoltre, nel caso di
impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3
kW e realizzati secondo le tipologie di
interventi valide ai fini del riconoscimento
dell’integrazione architettonica, in deroga alle
certificazioni sopra indicate sono ammessi
moduli fotovoltaici non certificati secondo le
norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio
cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film
sottile) nel solo caso in cui non siano
commercialmente disponibili dei prodotti
certificati che consentano di realizzare il tipo
di integrazione progettato per lo specifico
impianto. In questo caso è richiesta una
dichiarazione del costruttore che il prodotto è
progettato e realizzato per poter superare le
prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI
EN 61646. La dichiarazione dovrà essere
supportata da certificazioni rilasciate da un
laboratorio accreditato, ottenute su moduli
similari, ove disponibili, oppure suffragata da
una adeguata motivazione tecnica. Tale
laboratorio dovrà essere accreditato EA
(European Accreditation Agreement) o dovrà aver
stabilito con EA accordi di mutuo
riconoscimento.
Chiudi
|
| 2.12 |
Esiste
un tetto massimo alla potenza totale (di tutti
gli impianti) che può essere
incentivata?
La potenza
nominale cumulativa incentivabile di tutti gli
impianti è di 1.200 MW. In aggiunta a tale
potenza, hanno diritto a richiedere la
concessione delle tariffe incentivanti e, se del
caso, del premio aggiuntivo, tutti gli impianti
che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla
data, pubblicata dal GSE, nella quale verrà
raggiunto il limite dei 1.200 MW (24 mesi per i
soli impianti i cui soggetti responsabili sono
soggetti pubblici).
Chiudi
|
| 2.13 |
Viene
stilata una graduatoria per stabilire una
priorità di accesso alle tariffe
incentivanti?
Non è
necessario stilare una graduatoria. Il GSE
conteggia la potenza nominale cumulata degli
impianti fotovoltaici entrati in esercizio, fino
alla data in cui si raggiungono i 1200 MW
previsti dal DM 19 febbraio 2007, a partire
dalla quale avranno comunque diritto a
richiedere la concessione delle tariffe
incentivanti (e, se del caso, del premio
aggiuntivo) tutti gli impianti che entrano in
esercizio entro 14 mesi (24 mesi per soggetti
responsabili che siano soggetti pubblici).
Chiudi
|
| 2.14 |
L’incentivo
in conto energia è cumulabile con altri
incentivi e/o riconoscimenti?
Le tariffe
incentivanti non sono cumulabili con:
- certificati verdi;
- il riconoscimento o la richiesta di
detrazione fiscale (articolo 2, comma 5 della
legge n. 289/02 e successive modifiche ed
integrazioni);
- incentivi pubblici di natura nazionale,
regionale, locale o comunitaria in conto
capitale e/o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 %
del costo di investimento per la realizzazione
dell’impianto;
- titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono
cumulabili con incentivi pubblici di natura
nazionale, regionale, locale o comunitaria in
conto capitale e/ in conto interessi con
capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 %
del costo di investimento per la realizzazione
dell’impianto esclusivamente nel caso in cui il
soggetto responsabile sia una scuola pubblica o
paritaria di qualunque ordine e grado o una
struttura sanitaria pubblica. Resta fermo il
diritto al beneficio della riduzione dell’IVA
per gli impianti facenti uso di energia solare
per la produzione di calore o energia elettrica,
di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
Si segnala che le tariffe ed i premi non
sono applicabili alla produzione elettrica di
impianti fotovoltaici realizzati per rispettare
particolari obblighi di legge in materia
edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05
(prestazioni energetiche degli edifici) e
successive modifiche ed integrazioni o dalla
legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007,
articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio
dopo la data del 31 dicembre 2010.
Chiudi
|
| 2.15 |
Quali i
tempi per la comunicazione del riconoscimento
della tariffa incentivante da parte del
GSE?
Per tutti
gli impianti, il GSE, verificato il rispetto
delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007,
comunica al soggetto responsabile la tariffa
riconosciuta entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta completa di tutta la
documentazione.
Chiudi
|
| 2.16 |
Come
avviene la stipula della convenzione con il GSE
per l’erogazione degli incentivi?
A valle
della valutazione della documentazione per la
richiesta di concessione dell’incentivo (o del
premio aggiuntivo), il GSE invia direttamente al
soggetto responsabile la lettera di avvio
all’incentivazione o di riconoscimento del
premio per poter formalizzare la convenzione
tramite portale web. Successivamente, il
soggetto responsabile compila due copie della
convenzione (o dell’addendum alla convenzione) –
disponibile nella sezione del portale web ad
accesso controllato e personalizzato predisposto
dal GSE - ne sottoscrive una e le invia entrambe
al GSE. Ricevute le copie, il GSE trattiene la
copia firmata, sottoscrive la seconda copia e la
invia al soggetto responsabile. A
conclusione della procedura di stipula, gli
originali della convenzione risultano firmati in
modo disgiunto: l’originale a firma del solo GSE
rimane in possesso del soggetto responsabile,
mentre l’originale a firma del solo soggetto
responsabile rimane in possesso del GSE.
Chiudi
|
| 2.17 |
Un
soggetto responsabile ammesso al conto energia
può trasferire ad un terzo il diritto alle
tariffe incentivanti? Come si deve
procedere?
Il soggetto
responsabile ammesso alle tariffe incentivanti
può richiedere il trasferimento di titolarità
della convenzione stipulata con il GSE
utilizzando l’apposito modulo disponibile sul
sito www.gsel.it. In caso di decesso del
soggetto responsabile titolare della convenzione
gli eredi dovranno utilizzare apposito modulo.
Il trasferimento di titolarità sarà efficace
a decorrere dalla data indicata nella
comunicazione scritta di accettazione da parte
del GSE.
Chiudi
|
PREMIO PER USO EFFICIENTE
DELL’ENERGIA
|
| 2.18 |
In cosa
consiste il premio per l’uso efficiente
dell’energia?
Il premio
legato all’uso efficiente dell’energia consiste
in una maggiorazione percentuale della tariffa
incentivante per gli impianti operanti in regime
di scambio sul posto e destinati ad alimentare,
anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o
comunque asservite a unità immobiliari o
edifici, dove con il termine edifico si intende
(articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 192/2005):
”…un sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di
volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli
impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi elementi:
l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
il termine può riferirsi a un intero edificio
ovvero a parti di edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unità
immobiliari a se stanti”.
Chiudi
|
| 2.19 |
In
quali casi si ha diritto a richiedere il
riconoscimento del premio aggiuntivo e come
viene calcolato tale premio?
Il diritto
al premio ricorre qualora il soggetto
responsabile si doti di un attestato di
certificazione energetica dell’edificio o
dell’unità immobiliare (v. D. Lgs n. 192/05) che
riporti anche l’indicazione dei possibili
interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche e, successivamente alla data di
entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico,
effettui interventi, fra quelli indicati nella
certificazione, che conseguano - al netto dei
miglioramenti derivati dall’installazione
dell’impianto fotovoltaico - una riduzione
certificata di almeno il 10% dell’indice di
prestazione energetica rispetto allo stesso
indice individuato nella certificazione
energetica stessa. L’esecuzione degli interventi
ed il conseguimento della riduzione debbono
essere certificati tramite la produzione di una
nuova certificazione energetica. In mancanza
delle linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici (di cui
all’articolo 6, comma 9 del D. Lgs. n. 192/05 e
successive modifiche ed integrazioni)
l’attestato di certificazione energetica è
sostituito dalla qualificazione energetica
(prevista dal medesimo Decreto Legislativo).
L’esecuzione di nuovi interventi che
conseguano un’ulteriore riduzione certificata di
almeno il 10% del fabbisogno di energia di
calcolo dell’edificio o unità immobiliare
rispetto al fabbisogno medesimo prima dei nuovi
interventi, rinnova il diritto al premio. Il
premio consiste in una maggiorazione percentuale
della tariffa, pari alla metà della percentuale
di riduzione conseguita e certificata del
fabbisogno di energia (con arrotondamento
commerciale alla terza cifra decimale). Il
premio compete altresì, nella misura del 30%
della tariffa incentivante, agli impianti
operanti in regime di scambio sul posto che
alimentano, anche parzialmente, utenze
all’interno o asservite a unità immobiliari o
edifici completati successivamente dall’entrata
in vigore del DM 19 febbraio 2007 ed aventi,
sulla base di idonea certificazione, un valore
limite di fabbisogno di energia annuo per metro
quadro di superficie utile inferiore di almeno
il 50% rispetto a quanto indicato nell’allegato
C del D. Lgs. n. 192/05 e successive modifiche
ed integrazioni. In tutti i casi, il premio
non può mai superare il 30% della tariffa
incentivante riconosciuta alla data di entrata
in esercizio dell’impianto. Si segnala,
infine, che gli impianti fotovoltaici entrati in
esercizio a seguito di potenziamento non possono
accedere al premio.
Chiudi
|
| 2.20 |
Quali
le tempistiche ed il periodo di riconoscimento
del premio aggiuntivo?
Il premio è
riconosciuto a decorrere dell’anno solare
successivo alla data di ricevimento della
domanda e viene erogato per tutto il periodo
residuo di diritto alla tariffa incentivante.
Chiudi
|
| 2.21 |
Cosa
accade in caso di cessione congiunta
dell’edificio o unità immobiliare e
dell’impianto fotovoltaico ai quali sia stato
riconosciuto il diritto al premio
aggiuntivo?
La cessione
congiunta comporta la cessione contestuale del
diritto alla tariffa maggiorata per il periodo
di incentivazione residuo rispetto ai 20 anni
complessivi previsti.
Chiudi
|
INFORMAZIONI SULLA
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE
TARIFFE INCENTIVANTI
|
| 2.22 |
Quale
l’iter per accedere alle tariffe
incentivanti?
L’iter
generale da seguire per accedere
all’incentivazione è il seguente:
- il soggetto responsabile inoltra il progetto
preliminare al gestore di rete competente e
chiede la connessione alla rete;
- nel caso di impianti di potenza nominale non
inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW,
contestualmente alla richiesta di connessione,
il soggetto specifica se intende avvalersi o
meno del servizio di scambio sul posto
dell’energia elettrica prodotta;
- ad impianto ultimato, il soggetto
responsabile comunica la conclusione dei lavori
al gestore di rete competente;
- entro 60 giorni dalla data di entrata in
esercizio dell’impianto, - pena la decadenza dal
diritto all’incentivo – il soggetto responsabile
è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di
concessione della pertinente tariffa. Il termine
per la presentazione della richiesta è
perentorio pena la non ammissibilità alle
tariffe. Per gli impianti entrati in esercizio
nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre 2005
e la data di entrata in vigore della Delibera
AEEG n°90/07, il termine per la presentazione
della richiesta è di 90 giorni a partire dalla
data di entrata in vigore della Delibera stessa,
sempre che gli impianti siano realizzati, nel
rispetto delle disposizioni dei decreti
ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e
non beneficino e non abbiano beneficiato della
tariffa incentivante di cui ai medesimi decreti.
Per le attività correlate alla
richiesta di concessione della tariffa al GSE,
il Soggetto responsabile è tenuto a registrarsi
preventivamente sull’apposito portale
predisposto dal GSE stesso.
Chiudi
|
| 2.23 |
A chi
deve essere inoltrata la documentazione per
ottenere il diritto alle tariffe incentivanti e
al premio aggiuntivo?
Il Gestore
dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. è individuato
dal DM 19 febbraio 2007 quale “soggetto
attuatore”, unico a livello nazionale, cui
debbono essere inoltrate le domande per ottenere
l’incentivazione. La documentazione, in
plico sigillato riportante l’intestazione “GSE –
Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi
dei DM 19 febbraio 2007”, deve essere inoltrata
al GSE, nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92,
00197 Roma, a mezzo di raccomandata con Avviso
di Ricevimento (A.R.) o posta celere o posta
prioritaria o posta ordinaria oppure tramite
corriere oppure consegnata a mano. Si evidenzia
che, ai fini dell’accettazione della richiesta
di concessione delle tariffe incentivanti, farà
fede, in ogni caso, la data di protocollo in
ingresso apposta sulla documentazione
dall’Ufficio Protocollo del GSE (coincidente con
la data di avviso di ricevimento nel caso di
inoltro con raccomandata A.R.. Qualora sia
consegnata a mano, il GSE, su richiesta
dell’incaricato, potrà rilasciare fotocopia del
frontespizio del plico con la data di protocollo
in ingresso).
Chiudi
|
| 2.24 |
E’
reperibile un fac-simile di
richiesta?
Sì, è
disponibile nell’area “Fotovoltaico” del sito
internet del GSE il fac-simile di richiesta di
accesso alle tariffe incentivanti. Il fac-simile
sarà a breve disponibile sul sito www.gsel.it .
Chiudi
|
| 2.25 |
E’
necessario apporre la marca da bollo sulla
richiesta?
|
| 2.26 |
Cosa si
intende per “denominazione dell’impianto” nel
fac-simile di richiesta?
La
“denominazione dell’impianto” è il nome che il
soggetto responsabile attribuisce all’impianto
fotovoltaico.
Chiudi
|
| 2.27 |
Come si
individua la data di entrata in esercizio
dell’impianto fotovoltaico?
La data di
entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico
è la prima data utile a decorrere dalla quale
coesistano tutte le seguenti condizioni:
- l’impianto è collegato in parallelo alla
rete elettrica;
- risultano installati tutti i contatori
necessari per la contabilizzazione dell’energia
prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- risultano attivi i contratti di scambio o
cessione dell’energia elettrica;
- risultino assolti tutti gli eventuali
obblighi relativi alla regolazione dell’accesso
alle reti.
Chiudi
|
| 2.28 |
Come si
accede al portale web messo a disposizione dal
GSE per l’inserimento dei dati relativi
all’impianto e la richiesta di concessione della
tariffe incentivanti?
Prima della
richiesta di concessione della tariffa
incentivante, il soggetto responsabile si
iscrive al portale web del GSE ed ottiene le
credenziali (User ID e Password) necessarie ad
accedere alla sezione web personalizzata e ad
inserire i propri dati.
Chiudi
|
| 2.29 |
Quale
documentazione è necessario allegare alla
richiesta di concessione della tariffa
incentivante?
Secondo
quanto indicato nell’allegato 4 del DM 19
febbraio 2007 alla domanda occorre allegare i
seguenti documenti (fatte salve integrazioni
nella delibera di prossima emanazione):
- documentazione finale di progetto
dell’impianto, realizzato in conformità alla
norma CEI-02, firmato da professionista o
tecnico iscritto all’albo professionale;
corredati di elaborati grafici di dettaglio e
cinque fotografie dell’impianto fotovoltaico su
supporto informatico;
- scheda tecnica d’impianto;
- elenco dei moduli e dei convertitori
indicante marca, modello e numero di matricola;
- certificato di collaudo dell’impianto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà autenticata firmata dal soggetto
responsabile attestante quanto indicato al punto
5 dell’allegato 4 del DM 19 febbraio 2007;
- copia della denuncia di apertura
dell’officina elettrica ((soltanto per impianti
superiori a 20 kWp, Legge 13 maggio 1999, n.
133, art 10, commi 7 e 8, o superiori a 30 kWp
se ricadenti nell’art. 60, comma 2, lettera b
della Legge n. 342/2000).
Chiudi
|
| 2.30 |
E’
necessario allegare alla richiesta una fotocopia
della carta di identità del soggetto
richiedente?
|
| 2.31 |
Se il
soggetto responsabile è una ditta individuale o
una società, occorre allegare alla richiesta
anche il “camerale”?
|
| 2.32 |
Bisogna
allegare anche il certificato di proprietà del
terreno o dell’edificio?
|
| 2.33 |
E’
necessario allegare un preventivo di spesa alla
richiesta di concessione delle tariffe
incentivanti?
|
| 2.34 |
E’
possibile ricorrere all’aiuto di un esperto per
la compilazione e l’invio delle
comunicazioni?
Sì, è
possibile avvalersi di un referente tecnico,
delegandolo espressamente.
Chiudi
|
| 2.35 |
Come
deve essere redatta la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà autenticata?
Per la
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
autenticata, è necessario utilizzare il
fac-simile che sarà disponibile sul sito nella sezione “Nuovo Conto Energia”. A norma delDPR 445/00, l’autenticità di una istanza da
produrre ai gestori di pubblico servizio, è
garantita mediante la presentazione della
istanza unitamente a fotocopia, non autenticata,
del documento d’identità del sottoscrittore in
corso di validità. Nel caso invece di
richiesta presentata a gestore di pubblico
servizio, al fine della riscossione da parte
di terzi di benefici economici
l’autenticazione è redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente
addetto a ricevere la documentazione o altro
dipendente incaricato dal Sindaco; in tale
ultimo caso, l’autenticazione è redatta di
seguito alla sottoscrizione e il pubblico
ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dell’identità del
dichiarante, indicando le modalità di
identificazione, la data ed il luogo di
autenticazione, il proprio nome, cognome e la
qualifica rivestita, nonché apponendo la propria
firma e il timbro dell’ufficio. Nella
dichiarazione dovranno essere attestati:
- la natura del soggetto responsabile;
- la tipologia dell’intervento di
realizzazione dell’impianto (nuova costruzione,
potenziamento, rifacimento);
- la conformità dell’impianto e dei relativi
componenti ai requisiti dell’articolo 4 del DM
19 febbraio 2007;
- la tipologia dell’impianto (non integrato,
parzialmente integrato, integrato
architettonicamente), nonché, qualora ne ricorra
il caso, della specifica applicazione con
riferimento all’art. 6, comma 4 (incremento 5%);
- la data di entrata in esercizio;
- se l’impianto opta per il regime di cessione
in rete o di scambio sul posto;
- di non incorrere in condizioni che
comportano la non applicabilità o la non
compatibilità con le tariffe incentivanti e con
il premio legato alla certificazione energetica.
Chiudi
|
| 2.36 |
Per gli
impianti maggiori di 50 kW è ancora necessario
costituire ed allegare alla domanda di richiesta
di accesso alle tariffe incentivanti cauzione a
favore del GSE?
|
|
Top
|
|
|
Informazioni sul
sistema di incentivazione DM 28 luglio 2005 e DM
6 febbraio 2006 |
|
|
INFORMAZIONI GENERALI SUL
VECCHIO CONTO ENERGIA
|
| 3.1 |
Chi può
beneficiare dell’incentivazione?
Possono
beneficiare dell’incentivazione le persone
fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti
pubblici e i condomini di edifici, che:
- siano proprietari degli immobili destinati
alla installazione dell’impianto fotovoltaico o
in possesso dell’autorizzazione scritta del
proprietario ad installare l’impianto (Delibera
AEEG n° 40/06);
- siano responsabili dei medesimi impianti,
progettati, realizzati ed eserciti in conformità
alle disposizioni del DM 28 luglio 2005 e
successive modifiche e integrazioni.
Chiudi
|
| 3.2 |
Come è
definito il soggetto responsabile dell’impianto
fotovoltaico?
Il soggetto
responsabile è la persona fisica/giuridica
responsabile della realizzazione e
dell'esercizio dell'impianto che ha diritto a
richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti
ai sensi del DM 28 luglio 2005.
Chiudi
|
| 3.3 |
Su quale
energia viene riconosciuto
l’incentivo?
L’elettricità che viene
remunerata con le tariffe incentivanti è quella
prodotta dall’impianto, misurata da un apposito
contatore posto all’uscita del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente
alternata. Per gli impianti di potenza fino
a 20 kW che optano per il servizio di scambio
sul posto, l’incentivo è limitato all’energia
prodotta e consumata dalle utenze del soggetto
responsabile.
Chiudi
|
| 3.4 |
A quanto
ammontano le tariffe incentivanti per il
fotovoltaico?
Il valore
delle tariffe incentivanti, che rimane costante
per la durata del periodo di incentivazione (20
anni), è differenziato in base alla taglia di
potenza nominale degli impianti.
| Taglia di potenza dell’impianto |
Scambio sul posto (€/kWh) |
Cessione in rete (€/kWh) |
| 1 kW = P = 20 kW |
0,445 |
0,460 |
| 20 kW < P = 50 kW |
n.a. |
0,460 |
| 50 kW < P = 1.000 kW |
n.a. |
Max 0,490 (gara)
|
Per tutte le
taglie di impianti, i valori delle tariffe
sopramenzionati sono riferiti a domande
inoltrate negli anni 2005 e 2006. Inoltre le
tariffe incentivanti riconosciute sono
incrementate del 10% qualora i moduli
fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova
costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto
di ristrutturazione. A seguito della
sentenza del TAR Lombardia n. 2125/06 per le
domande pervenute al GSE prima del 15 febbraio
2006 è prevista l’applicabilità
dell’aggiornamento ISTAT sulle tariffe
incentivanti riconosciute (art. 5 comma 2 lett.
b e art. 6 comma 2 lett. b DM 28/07/2005).
Al momento è stato riconosciuto a tutti gli
aventi diritto un adeguamento dell’1,7% a
partire dal 1° Gennaio 2006 ed un ulteriore
incremento del 2% a partire dal 1° Gennaio 2007
. Resta comunque salvo ed impregiudicato il
diritto del GSE di effettuare i necessari
recuperi monetari, laddove il Consiglio di
Stato, innanzi al quale la citata sentenza è
stata impugnata, dovesse riformarla.
Chiudi
|
| 3.5 |
Per
quali impianti si può accedere
all’incentivazione?
Possono
accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute
all’energia prodotta, esclusivamente gli
impianti fotovoltaici di potenza nominale
compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete
elettrica, che entrino o siano entrati in
esercizio in data successiva al 30 settembre
2005:
- a seguito di nuova costruzione;
- a seguito di rifacimento totale;
- a seguito di potenziamento.
Chiudi
|
| 3.6 |
Che cosa
si intende per sito di realizzazione
dell’impianto?
Per gli
impianti installati su terreno, il sito
corrisponde alla singola particella registrata
al catasto. Per gli impianti installati su
edifici, il sito corrisponde alla superficie
esterna associabile ad una singola unità
immobiliare e relative pertinenze (subalterno)
registrata al catasto. Si precisa che il
sito, così definito, è un elemento
caratterizzante il progetto preliminare
dell’impianto e pertanto non può essere
modificato, pena il decadimento delle tariffe
incentivanti.
Chiudi
|
| 3.7 |
Che cosa
si intende per integrazione
architettonica?
L’integrazione
architettonica è un intervento, su edifici di
nuova costruzione o su edifici esistenti oggetto
di ristrutturazione, in virtù del quale i moduli
fotovoltaici sono impiegati come componenti
costruttivi, sostituendo componenti edilizi
tradizionali altrimenti necessari (art. 1.1,
lettera b Delibera AEEG 40/06).
Chiudi
|
| 3.8 |
Esistono
vantaggi per chi integra architettonicamente il
proprio impianto?
Sì, gli
impianti integrati architettonicamente negli
edifici beneficiano di un incremento pari al 10%
della tariffa incentivante di ingresso.
Chiudi
|
| 3.9 |
I
pannelli fotovoltaici possono essere sia in
silicio cristallino che in film sottile (silicio
amorfo)?
I pannelli
possono essere sia in silicio cristallino o in
tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma
CEI EN 61215, sia in film sottile, purché
conformi alla Norma CEI EN 61646. L’impiego
di moduli in film sottile è consentito solo se
la domanda di accesso alle tariffe incentivanti
è presentata da persona giuridica. In
particolare i moduli fotovoltaici devono essere
provati e verificati da laboratori accreditati
in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025. Il DM 6.2.2006 prevede che le domande
già presentate e non ammesse a beneficiare delle
tariffe incentivanti perché riferite a pannelli
in film sottile (silicio amorfo) - se presentate
da persone giuridiche - vengono riammesse con
diritto di priorità. Pertanto il GSE ha
provveduto d’ufficio a riammettere tali domande
nella graduatoria, sempre che l’unica causa di
esclusione dall’ammissione sia stata l’utilizzo
del film sottile.
Chiudi
|
| 3.10 |
Esiste
un tetto massimo alla potenza totale (di tutti
gli impianti) che può essere
incentivata?
La potenza
nominale cumulativa incentivabile è di 500 MW,
di cui 360 MW per impianti di potenza non
superiore a 50 kW e 140 MW per impianti di
potenza superiore a 50 kW. Esistono inoltre
dei limiti di potenza annuale incentivabile pari
a 60 MW per gli impianti di potenza non
superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di
potenza superiore a 50 kW. Tali limiti non
si applicano alle domande inoltrate al GSE prima
della entrata in vigore (16 febbraio 2006) del
DM 6 febbraio 2006.
Chiudi
|
| 3.11 |
E’
stata stilata una graduatoria per stabilire una
priorità di accesso alle tariffe
incentivanti?
Per
ciascuno dei trimestri solari di competenza sono
state stilate due graduatorie, una riguardante
gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e
l’altra riguardante gli impianti di potenza
superiore a 50 kW:
- per gli impianti di potenza non superiore a
50 kW, la graduatoria è effettuata in base alla
data di arrivo della domanda di ammissione alle
tariffe incentivanti fino al limite massimo di
potenza nominale annuale e fermo restando il
limite massimo di potenza nominale cumulata;
- per gli impianti di potenza superiore ai 50
kW, la graduatoria è effettuata ordinando le
richieste sulla base del valore della tariffa
incentivante richiesta. Sarà data priorità alle
domande con più basso valore della tariffa
richiesta (a parità di valore la priorità è
attribuita sulla base della data di arrivo della
domanda al GSE).
Chiudi
|
| 3.12 |
L’incentivo
in conto energia è cumulabile con altri
incentivi?
Le tariffe
incentivanti non sono cumulabili con:
- incentivi pubblici in conto capitale
eccedenti il 20 % del costo di investimento;
- incentivi pubblici derivanti dal programma
“tetti fotovoltaici” del Ministero
dell’Ambiente, erogati dal Ministero, dalle
Regioni o dalle Province autonome;
- certificati verdi;
- titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono
ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza
l’impianto benefici della riduzione dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
prevista dall’art. 2, comma 5 della legge n.
289/2002. Resta fermo il diritto al
beneficio della riduzione dell’IVA per gli
impianti facenti uso di energia solare per la
produzione di calore o energia elettrica, di cui
al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
Chiudi
|
| 3.13 |
Chi può
beneficiare della Detrazione Fiscale?
Trattandosi
di una detrazione dall’IRPEF sono ammessi a
fruire della detrazione sulle spese di
ristrutturazione tutti coloro che sono
assoggettati all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, residenti o meno nel territorio
dello Stato. Più in particolare possono
beneficiare dell’agevolazione non solo i
proprietari degli immobili ma anche tutti coloro
che sono titolari di diritti reali sugli
immobili oggetto degli interventi e che ne
sostengono le relative spese.
Chiudi
|
| 3.14 |
Un
proprietario di una bifamiliare, collegato
indipendentemente alla rete elettrica con
ciascuno dei due immobili, può installare un
unico impianto fotovoltaico ed effettuare uno
scambio sul posto dell’energia con quella
consumata da entrambi gli immobili?
Non è
possibile in quanto, optando per il servizio di
scambio sul posto, il soggetto responsabile è
tenuto a scegliere l’utenza elettrica (una
soltanto) cui collegare il proprio impianto e
solo con quella effettuare lo scambio.
Chiudi
|
INFORMAZIONI PER GLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI AMMESSI AL CONTO ENERGIA AI SENSI
DEL DM 28 LUGLIO 2005 E DM 6 FEBBRAIO
2006
|
| 3.15 |
Quali
tempi e quali adempimenti sono previsti per la
realizzazione e l’entrata in esercizio degli
impianti?
Per
tutti gli impianti indipendentemente dalla
potenza:
- Entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione del GSE di accoglimento della
domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il
soggetto responsabile inoltra al gestore di rete
(distributore locale) il progetto preliminare
dell’impianto richiedendo la connessione alla
rete;
- Entro i successivi 30 giorni il gestore di
rete (distributore locale) comunica al
richiedente il punto di consegna dell’energia
elettrica.
Impianti di potenza non
superiore a 20 kW (impianti di potenza superiore
a 20 kW):
- Entro 6 mesi (12 mesi) dalla ricezione della
comunicazione del GSE di accoglimento della
domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il
soggetto responsabile deve dare inizio ai
lavori, comunicandolo al GSE ed al gestore di
rete locale.
- Entro 12 mesi (24 mesi) dalla ricezione
della comunicazione del GSE di accoglimento
della domanda di accesso alle tariffe
incentivanti, il soggetto responsabile deve
concludere i lavori, comunicandolo al GSE ed al
gestore di rete.
Per tutti gli
impianti indipendentemente dalla potenza:
- Entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione di conclusione dei lavori, il
gestore di rete deve effettuare la connessione
dell’impianto alla rete locale.
- Al massimo entro 6 mesi dalla data di
conclusione dei lavori, l’impianto deve entrare
in esercizio (tale data deve essere comunicata
al GSE ed al gestore di rete (distributore
locale)).
il mancato rispetto dei
termini previsti per l’inizio lavori, la
conclusione lavori e l’entrata in esercizio
dell’impianto comporta la decadenza del diritto
alle tariffe incentivanti. Le scadenze sono
riportate sinteticamente nella seguente tabella:
| Potenza impianto |
Inizio lavori |
Conclusione lavori |
Entrata in esercizio |
| 1 kW = P = 20 kW |
entro 6 mesi (1) |
entro 12 mesi (1) |
Entro 6 mesi (2) |
| P > 20 kW |
entro 12 mesi (1) |
entro 24 mesi (1) |
Entro 6 mesi (2) |
>
(1) dalla data di ricezione
della comunicazione di ammissione alle tariffe
incentivanti, inviata dal GSE al soggetto
responsabile (2) dalla data di
conclusione dei lavori
Chiudi
|
| 3.16 |
E’
possibile posticipare i termini fissati dai DM
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 per l’inizio e
per la conclusione dei lavori?
L’art. 16
comma 5 del DM 19 febbraio 2007 stabilisce che,
su richiesta del soggetto responsabile da
presentare al GSE, i termini fissati per
l’inizio dei lavori e per la conclusione dei
lavori degli impianti ammessi alle tariffe
incentivanti in base al DM 28 luglio 2005 e DM 6
febbraio 2006, possono essere posticipati, per
un periodo non superiore ai 6 mesi,
esclusivamente nei casi di comprovato ritardo
nel rilascio delle necessarie autorizzazioni
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto,
non imputabile al soggetto responsabile. A
tal fine, il soggetto responsabile dichiara, ai
sensi del DPR 445/00, consapevole delle
conseguenze penali cui incorre in caso di
dichiarazioni false, di avere effettuato la
richiesta per l’ottenimento delle autorizzazioni
necessarie, la tipologia delle autorizzazioni
richieste, la data della richiesta e che vi sia
un ritardo nel rilascio delle autorizzazioni per
cause non imputabili al soggetto responsabile
richiedente.
Chiudi
|
| 3.17 |
Quali
sono le comunicazioni da effettuare nei
confronti del GSE a valle della ammissione alle
tariffe incentivanti?
I soggetti
responsabili ammessi alle tariffe incentivanti
dovranno inviare al GSE le seguenti
documentazioni:
| |
Inizio lavori |
| |
- Comunicazione di inizio lavori
|
| Allegati |
- Comunicazione di inizio lavori;
- Copia del verbale di consegna lavori o della
denuncia di inizio attività, qualora
quest'ultima sia richiesta dalla normativa
vigente;
- Indirizzo e-mail del soggetto responsabile
per le comunicazioni riservate da parte del GSE
|
| |
Conclusione lavori |
| |
- Comunicazione di conclusione dei lavori
|
| Allegati |
- Dichiarazione di conclusione lavori;
- Scheda tecnica finale d’impianto in
originale;
- Certificato di collaudo in originale;
- Documentazione finale di progetto redatta
secondo la norma CEI-02 (su CD in formato
“.pdf”);
- Elenco dei moduli fotovoltaici, indicante
modello, marca e numero di matricola, su
supporto magnetico in formato excel
(preferibilmente inseriti nello stesso CD
contenente la documentazione finale di
progetto);
- Due diverse fotografie dell’impianto
(preferibilmente inserite nello stesso CD
contenente la documentazione finale di
progetto);
Elaborati grafici
di dettaglio completi di idonea documentazione
fotografica nel caso in cui sia stata accolta la
richiesta di “Integrazione Architettonica”
(preferibilmente inseriti nello stesso CD
contenente la documentazione finale di
progetto). |
|
Entrata in esercizio |
| |
- Comunicazione di entrata in esercizio
|
| Allegati |
- Dichiarazione giurata autenticata o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
autenticata;
- Copia del verbale di attivazione del
complesso di misura dell’energia prodotta
dall’impianto rilasciato dal gestore locale
della rete elettrica;
- Copia della Denuncia di Officina Elettrica
(soltanto per impianti superiori a 20 kWp, Legge
13 maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e 8, o
superiori a 30 kWp se ricadenti nell’art. 60,
comma 2, lettera b della Legge n. 342/2000).
Il GSE ha predisposto un
portale web attraverso il quale è possibile
compilare, stampare e inviare alcune delle
comunicazioni sopra elencate. L’accesso è
consentito tramite l’invio di un User ID e una
password comunicate al soggetto responsabile a
valle della comunicazione di inizio lavori.
Si precisa che i modelli delle
comunicazioni, della scheda tecnica finale
d’impianto, del certificato di collaudo, della
dichiarazione giurata e della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà sono riportate
sul sito www.gsel.it. Il GSE ha pubblicato
sul proprio sito la “Guida alle
Comunicazioni Successive all'Ammissione alle
Tariffe Incentivanti” dove è possibile
reperire le indicazioni e le modalità per
l’invio delle comunicazioni al GSE, da
effettuare successivamente all'ammissione alle
tariffe incentivanti. |
Chiudi
|
| 3.18 |
Sono
previste delle scadenze per le comunicazioni di
inizio e fine lavori, nonché per l’entrata in
esercizio dell’impianto?
Si, il DM
19 febbraio 2007 prevede espressamente che:
- i soggetti che hanno acquisito il diritto
alle tariffe incentivanti ai sensi dei DM 28
luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006 devono far
pervenire al GSE le comunicazioni di inizio
lavori, fine lavori ed entrata in esercizio
entro 90 giorni dalle rispettive scadenze
previste dall’art. 8 DM 28 luglio 2005 (art. 16,
comma 2 DM 19 febbraio 2007);
- qualora le date di inizio lavori, fine
lavori, entrata in esercizio siano antecedenti
alla data di entrata in vigore del DM 19
febbraio 2007 e non siano già state comunicate,
il termine di 90 giorni decorre dalla data di
entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007.
In sintesi: Comunicazioni
per gli impianti le cui date di inizio lavori,
fine lavori, entrata in esercizio sono
successive al DM 19 febbraio 2007 e non sono
state comunicate:
| Potenza impianto |
Inizio lavori |
Conclusione lavori |
Entrata in esercizio |
| 1 kW = P = 20 kW |
entro 6 mesi (1) + 90 giorni |
entro 12 mesi (1) + 90 giorni |
Entro 6 mesi (2) + 90 giorni |
| P > 20 kW |
entro 12 mesi (1) + 90 giorni |
entro 24 mesi (1) + 90 giorni |
Entro 6 mesi (2) + 90 giorni
|
(1) dalla
data di ricezione della comunicazione di
ammissione alle tariffe incentivanti, inviata
dal GSE al soggetto responsabile (2) dalla
data di conclusione dei lavori
Comunicazioni per gli impianti le
cui date di inizio lavori, fine lavori, entrata
in esercizio sono antecedenti al DM 19 febbraio
2007 e non sono state comunicate:
| Potenza impianto |
Inizio lavori Conclusione lavori
Entrata in esercizio |
| 1 kW = P = 20 kW |
entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del DM 19 febbraio 2007 |
| P > 20 kW |
|
Chiudi
|
| 3.19 |
Sono
previsti scorrimenti dei relativi elenchi o
graduatorie nel caso di decadenza o rinuncia al
diritto da parte dei soggetti ammessi al DM 28
luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006?
No, il DM
19 febbraio 2007 prevede esplicitamente che non
siano effettuati scorrimenti degli elenchi e
delle graduatorie.
Chiudi
|
| 3.20 |
Gli
impianti ammessi al conto energia ai sensi del
DM 28 luglio 2005 e del DM 6 febbraio 2006 e non
ancora entrati in esercizio alla data di entrata
in vigore del DM 19 febbraio 2007 possono
accedere alle tariffe del nuovo
decreto?
Si, previa
rinuncia o a seguito di decadenza e
ripresentando la richiesta nei termini e nelle
modalità del nuovo decreto solo nel caso in cui
non sia stata ancora sottoscritta la convenzione
con il GSE..
Chiudi
|
| 3.21 |
Come si
accede al portale web messo a disposizione dal
GSE per l’inserimento dei dati relativi
all’impianto?
A valle
della comunicazione di inizio lavori, il
soggetto responsabile riceverà User ID e
Password per l’accesso al portale web.
Chiudi
|
| 3.22 |
Sono
ancora valide le comunicazioni inviate con
formati precedenti a quelli disponibili sul sito
www.gse.it?
Sì, salvo
diversa comunicazione da parte del GSE.
Chiudi
|
| 3.23 |
Come
deve essere redatta la dichiarazione
giurata?
La
dichiarazione giurata va sottoscritta e redatta
in presenza di un notaio o di un segretario
comunale e dovrà essere firmata in originale dal
soggetto responsabile. In sostituzione alla
dichiarazione giurata può essere inviata al GSE
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
purché autenticata. Sul nostro sito
www.gsel.it è presente un fac-simile di entrambi
i documenti.
Chiudi
|
| 3.24 |
Che
cosa si intende per verbale di attivazione dei
contatori, richiesto per gli impianti di potenza
non superiore a 20 kW?
Il verbale
di attivazione dei contatori è la certificazione
prodotta dal distributore locale che attesta
l’installazione dei contatori. Ad esempio,
con la pubblicazione della DK 5940 (giugno
2006), ENEL ha previsto di rilasciare al
cliente-produttore copia del verbale di
attivazione relativo al contatore a misura della
energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.
Con tale verbale viene individuata la data
di attivazione del complesso di misura
dell’energia prodotta.
Chiudi
|
| 3.25 |
Quando
viene stipulata la convenzione con il GSE per
l’erogazione degli incentivi?
A valle
della valutazione della documentazione di inizio
lavori, conclusione lavori ed entrata in
esercizio, il GSE invia al soggetto responsabile
la comunicazione di avvio all’incentivazione
necessaria per poter formalizzare tramite
portale web la convenzione. Successivamente,
il soggetto responsabile compila due copie della
convenzione – disponibile nella sezione del
portale web ad accesso controllato e
personalizzato predisposto dal GSE - ne
sottoscrive una e le invia entrambe al GSE.
Ricevute le copie, il GSE trattiene la copia
firmata, sottoscrive la seconda copia e la invia
al soggetto responsabile. A conclusione
della procedura di stipula, gli originali della
convenzione risultano firmati in modo disgiunto:
l’originale a firma del solo GSE rimane in
possesso del soggetto responsabile, mentre
l’originale a firma del solo soggetto
responsabile rimane in possesso del GSE.
Chiudi
|
| 3.26 |
Cosa
deve fare chi, avendo già presentato domanda,
intenda usufruire dell’incremento delle tariffe
del 10% riconosciuto agli impianti integrati
negli edifici?
Il soggetto
responsabile, prima dell’entrata in esercizio
dell’impianto, deve inviare al GSE una
comunicazione con la quale:
- richiede di essere ammesso ad usufruire
dell’ incremento in tariffa previsto per gli
impianti integrati in edifici di nuova
costruzione o per gli edifici esistenti oggetto
di ristrutturazione;
- dichiara il rispetto di quanto definito
all’articolo 1, comma 1.1, lettera b) della
Delibera AEEG 40/06 e dei criteri di cui
all’allegato D del D.Lgs. 192/2005.
Deve, inoltre, allegare elaborati
grafici di dettaglio dell’integrazione che
illustrano le soluzioni tecniche ed
architettoniche adottate o da adottare, fatto
salvo l’obbligo di soddisfare tutti i successivi
adempimenti previsti dalla Delibera AEEG n.
40/06. Si precisa che la richiesta di
integrazione architettonica sarà valutata sulla
base della documentazione finale di progetto
dell’impianto fotovoltaico. Sul sito
www.gsel.it è presente l’apposito modulo per la
richiesta che non può essere presentata dopo la
stipula della convenzione.
Chiudi
|
| 3.27 |
Quali
modifiche è possibile apportare all’impianto
fotovoltaico rispetto a quanto indicato nel
progetto preliminare?
In fase di
realizzazione dell’impianto fotovoltaico è
possibile prevedere:
- pannelli o inverter di diversa potenza,
marca o efficienza rispetto al progetto
preliminare, purché siano rispettate tutte le
Norme Tecniche previste nel DM 28 luglio 2005
(Allegato 1) e successive modifiche, e nella
Delibera AEEG n° 40/06;
- variazioni di configurazione dei moduli
fotovoltaici;
- passaggio da moduli in silicio cristallino a
moduli a film sottile, purché il soggetto
responsabile sia persona giuridica.
Si
precisa che tali modifiche non devono comportare
un aumento della potenza complessiva
dell’impianto rispetto a quella indicata nel
progetto preliminare ma possono eventualmente
comportare una riduzione.
Chiudi
|
| 3.28 |
Dopo
l’approvazione della domanda (o anche dopo la
realizzazione dell’impianto) è possibile
realizzare (o trasferire) l’impianto in un altro
sito?
Non è
possibile. L’ubicazione dell’impianto
costituisce elemento caratterizzante il progetto
preliminare allegato alla domanda di ammissione
alle tariffe incentivanti, in conformità al
quale viene poi dato inizio ai lavori di
realizzazione dell’impianto stesso. Pertanto,
qualora non si rispettino le condizioni del
progetto preliminare, viene meno il diritto alle
tariffe incentivanti.
Chiudi
|
| 3.29 |
Un
soggetto responsabile ammesso al conto energia
può trasferire ad un terzo il diritto alle
tariffe incentivanti? Come si deve
procedere?
Il soggetto
responsabile può richiedere il trasferimento di
titolarità per il proprio impianto fotovoltaico
ammesso alle tariffe incentivanti, utilizzando
l’apposito modulo disponibile sul sito
www.gsel.it. Il cessionario, che subentra
nella titolarità dell’impianto, dovrà dichiarare
di:
- essere proprietario dell’immobile su cui è
installato l’impianto/destinato
all’installazione dell’impianto o, diversamente,
di disporre dell’autorizzazione sottoscritta dal
proprietario dell’immobile (da allegare);
- non aver presentato, entro la medesima
scadenza di cui all’art.7, comma 1 del DM 28
luglio 2005 e successive modifiche, altre
domande di ammissione alle tariffe incentivanti
relative ad impianti fotovoltaici da realizzare
nel medesimo sito, anche tramite società
controllate o collegate;
- di non aver acquisito o di non avere
richiesto di acquisire i diritti
all’incentivazione da altri soggetti
responsabili che siano stati ammessi ai benefici
dell’incentivazione a seguito di domande di
ammissione presentate nel medesimo trimestre e
per impianti da costruire nel medesimo sito
dell’impianto oggetto del presente trasferimento
di titolarità.
Tale richiesta
andrà sottoscritta ed inviata al GSE - Gestore
dei Servizi Elettrici. In particolare, per
gli impianti di potenza superiore a 50 kW,
soggetti a cauzione, che non sono ancora entrati
in esercizio, il cessionario dovrà costituire e
far pervenire al GSE nuova cauzione entro 30
giorni dall’accettazione del trasferimento di
titolarità; susseguentemente il GSE restituirà
al cedente la cauzione precedentemente
costituita. Si precisa che, anche in caso di
morte, dovrà essere utilizzato il modulo di
trasferimento di titolarità disponibile sul sito
www.gsel.it, sottoscritto dal solo soggetto
cessionario, allegando ad esso il certificato di
morte ed un documento valido ai fini legali
(atto notarile od altro) che qualifichi il
cessionario come erede del de cuius. Il
trasferimento di titolarità sarà esecutivo solo
in seguito a comunicazione di accettazione da
parte del GSE.
Chiudi
|
| 3.30 |
Per un
soggetto che ha già presentato domanda di
ammissione per un impianto di potenza compresa
fra 1 e 20 kW, è possibile rinunciare al
servizio di scambio sul posto ed optare per la
cessione in rete dell’energia
prodotta?
Nel caso in
cui l’impianto non sia ancora entrato in
esercizio, il soggetto responsabile potrà
liberamente decidere di optare per la cessione
in rete, comunicando al GSE la decisione
definitiva alla fine dei lavori, con l’invio
della dichiarazione di entrata in esercizio
dell’impianto. Nel caso in cui l’impianto
sia già in esercizio, il passaggio dal servizio
di scambio sul posto alla cessione in rete potrà
avvenire solo alla naturale scadenza del
contratto di scambio sul posto che, per quanto
stabilito dalla delibera AEEG 28/06, è a durata
annuale con tacito rinnovo per gli anni
successivi. In tal caso sarà necessario
inviare comunicazione sia al proprio gestore di
rete sia al GSE.
Chiudi
|
| 3.31 |
Come
viene determinata la data di entrata in
esercizio dell’impianto, valida ai fini della
erogazione delle tariffe
incentivanti?
Il DM 28
luglio 2005 stabilisce che il soggetto
responsabile è tenuto a comunicare al GSE e al
gestore di rete territorialmente competente la
data di entrata in esercizio dell’impianto.
La data, che deve essere successiva al 30
settembre 2005, deve far riferimento al momento
in cui è possibile misurare l’energia prodotta
dall’impianto che beneficerà delle tariffe
incentivanti. In particolare si ricorda che,
secondo quanto previsto dalla Delibera 40/06
AEEG (articolo 3 bis):
- per impianti fino a 20 kW che usufruiscono
del servizio di scambio sul posto, deve essere
stato attivato con il Gestore contraente
(impresa distributrice territorialmente
competente) il relativo contratto di scambio e
deve essere stato installato a valle
dell’inverter il contatore necessario per la
misurazione dell’energia prodotta, sempre a cura
dello stesso Gestore contraente che dovrà anche
effettuare le misure necessarie;
- per impianti fino a 20 kW che scelgono la
cessione parziale dell’energia in rete (parte
dell’energia prodotta viene autoconsumata
direttamente dal produttore), deve essere stato
installato a valle dell’inverter il contatore
necessario per la misurazione dell’energia
prodotta, sempre a cura del gestore di rete
territorialmente competente che dovrà anche
effettuare le misure necessarie;
- per impianti di potenza non inferiore a 1 kW
e non superiori a 1.000 kW che scelgono la
cessione totale dell’energia prodotta (l’energia
prodotta coincide con quella immessa in rete),
deve essere stato installato a valle
dell’inverter il contatore necessario per la
misurazione dell’energia prodotta e immessa in
rete, sempre a cura del gestore di rete
territorialmente competente che dovrà anche
effettuare le misure necessarie;
- per impianti di potenza superiore a 20 kW e
non superiore a 1.000 kW, che scelgono la
cessione parziale dell’energia in rete:
- se ci si avvale del gestore di rete
territorialmente competente per le attività di
installazione e misurazione, lo stesso gestore
deve aver già installato a valle dell’inverter
il contatore necessario per la misurazione
dell’energia prodotta, che lo stesso gestore
provvederà ad effettuare;
- se non ci si avvale del gestore di rete
territorialmente competente per le attività di
installazione e misurazione, il soggetto
responsabile deve avere già installato a valle
dell’inverter il contatore necessario per la
misurazione dell’energia prodotta. In questo
caso le misure dovranno essere effettuate dallo
stesso soggetto responsabile.
Si
precisa che la data di decorrenza
dell’incentivazione non potrà in ogni caso
essere antecedente alla data di ricezione della
comunicazione di ammissione alle tariffe
incentivanti inviata dal GSE.
Chiudi
|
| 3.32 |
Con
quali modalità avviene l’erogazione degli
incentivi?
L’ammontare
dovuto al soggetto responsabile è pari al
prodotto tra l’energia generata dall’impianto,
misurata da un contatore posto all’uscita del
gruppo di conversione della corrente continua in
corrente alternata, e la tariffa incentivante
riconosciuta al soggetto responsabile. Solo
per gli impianti di potenza non superiore a 20
kW che scelgono di accedere alla disciplina di
cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di
scambio sul posto) l’energia incentivata è
quella prodotta e consumata dalle utenze del
soggetto responsabile.
- nel caso di impianto di potenza fra 1 e 20
kW che si avvale del servizio di scambio sul
posto il pagamento avviene bimestralmente in
acconto nel mese successivo a quello in cui
l’ammontare bimestrale cumulato supera il valore
di 250 euro.
Nella fase di acconto
si considera autoconsumata tutta l’energia
prodotta, salvo eseguire il conguaglio a fine
anno quando si avrà la comunicazione delle
letture da parte del gestore di rete locale.
- nel caso di impianto di potenza compresa tra
1 e 20 kW che non si avvale del servizio di
scambio sul posto il pagamento avviene
mensilmente, nel mese successivo a quello in cui
l’ammontare cumulato del corrispettivo supera i
250 euro.
| | |